Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-06-2011, n. 22499 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gup del Tribunale di Massa, con ordinanza 1/4/2010, all’esito dell’udienza preliminare celebrata a carico di B.E. ed altri, imputati del delitto di cui all’art. 372 cod. pen., rilevate la genericità e la scarsa chiarezza del capo d’imputazione, restituiva gli atti al P.M. perchè provvedesse a meglio specificare l’ipotesi accusatoria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, deducendo l’abnormità del provvedimento adottato dal Gup, che non avrebbe dovuto restituire gli atti alla Procura, determinando cosi un’indebita regressione del procedimento, ma consentire al P.M. di udienza di precisare, in quella sede, il capo d’imputazione.

3. Il ricorso è fondato.

Ed invero, le Sezioni Unite hanno affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poichè, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio di abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 1/2/2008, imp. Battistella).

Nel caso in esame, il Gup, a conclusione dell’udienza preliminare, ritenuta la genericità del capo d’imputazione, si è limitato e restituire gli atti al P.M., senza porlo nella condizione di provvedere eventualmente in udienza alla relativa integrazione.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Massa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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