Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (17-09-2008), n. 36736 Inottemperanza all’alt del conducente di veicolo – Reato – Esclusione – Illecito amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.5.2007, il Tribunale di Trapani condannava B.F. alla pena di Euro 50,00, di ammenda perchè ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 650 c.p., per non avere osservato l’ordine di fermarsi intimatogli, per ragioni di giustizia e di ordine pubblico, da agenti della squadra volante della Questura di Trapani nel corso di indagini relative all’esecuzione di un furto aggravato commesso poco prima in territorio di (OMISSIS).
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per erronea applicazione della legge penale, sull’assunto che il fatto non integrava il reato previsto dall’art. 650 c.p., ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 192 C.d.S., comma 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale – costruita come reato dall’art. 650 cod. pen., e come violazione amministrativa dall’art. 192 C.d.S., comma 1, risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè’ la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte: ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionali, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 C.d.S., comma 1, e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p., (Cass. Sez. 1^, 10 luglio 1998, Balestra, rv. 211147; Sez. 6^, 29 aprile 2003, Artese, rv. 225688).
La depenalizzazione della fattispecie relativa all’inosservanza da parte del conducente del veicolo del dovere di fermarsi non può intendersi limitata a ragioni inerenti alla circolazione stradale, ma deve considerarsi estesa anche a motivi estranei all’accertamento di infrazioni al codice della strada. Infatti, dell’art. 192 C.d.S., comma 4, dispone che "gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali" e del medesimo art. 192 C.d.S., comma 7, stabilisce che "chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.169,00, a Euro 4.678".
Resta in tal modo confermato che l’inosservanza del dovere di fermarsi costituisce illecito amministrativo anche se (ordine non attiene direttamente a ragioni inerenti alla circolazione stradale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Prefetto di Trapani per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Trapani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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