Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20614

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rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il 29 settembre 2006 il Tribunale di Tolmezzo rigettava per difetto di prova la domanda proposta da C.R.L. nei confronti degli eredi di B.A., volta ad ottenere la condanna degli stessi al pagamento di L. 85.178.143, quale credito, oltre spese legali, che egli avrebbe vantato nei confronti del de cujus e da questi, a suo tempo, riconosciuto, oppure, ed in subordine, alla somma di L. cinquanta milioni, atteso che era stata rinvenuta una quietanza di identico importo rilasciata dalla Gemonese Bevande, nei confronti della quale era stata instaurata una inutile procedura giudiziale di recupero del credito, perchè il de cujus gli aveva promesso di versargli il ricavato del debito dalla Gemonese contratto. Su gravame del C. la Corte di appello di Trento il 15 novembre 2008 confermava, con parzialmente diversa motivazione, la sentenza di primo grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso B.M. in proprio e nella qualità di eredi di B.A. e B.F., nella qualità di erede di quest’ultimo. Il C. ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. – Va preliminarmente posto in rilievo che il ricorso non è inammissibile come eccepiscono i resistenti. Infatti, le deduzioni relative al riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto favore sono rivolte alla ricostruzione di un fatto e non all’applicazione di specifiche norme di diritto e, quindi, la decisione del giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giudica della motivazione. 2. – Ciò precisato, con l’unico motivo, proposto sotto un duplice profilo, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe valutato adeguatamente sia i fatti costitutivi del riconoscimento del diritto per gli effetti di cui all’art. 2944 c.c., attestati dai fatti, atti e documenti indicati sia ai fini dell’art. 2937 c.c.. Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue. L’unico ed articolato motivo, così come formulato, risulta corredato dalla integrale riproduzione di alcuni atti (verbale di prima udienza avanti al Tribunale di Tolmezzo; verbale del 1 ottobre 2003, relativo alla deposizione dell’avv. Turrin e all’interrogatorio formale deferito a B. M.; ricorso per decreto ingiuntivo della avv. Adelchi Burelli & c. s.n.c. del 30 dicembre 1996; atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della Gemonese Bevande s.r.l., notificato il 24 febbraio 1997; comparsa di costituzione e risposta della società opposta datata 13 marzo 1997; memoria autorizzata per la Gemonese Bevande, datata 6 maggio 1997; note autorizzate della società opposta, datate 18 aprile 1997; sentenza del Tribunale di Tolezzo che decideva sulla opposizione; scrittura privata tra i B.A. e M. e C., S., P. del 6 febbraio 1986;

lettera dell’avv. Paola Giorgi all’avv. Turrin e lettera di risposta di questi).

Tale modalità equivale, in sostanza, ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. S.U. n. 19255/10; Cass. N. 5836/11, per implicito).

Ne consegue che il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite, che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore di ciascuna delle parti costituite delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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