T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 833 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, notificato il 7 giugno 2010 e depositato il 10 giugno 2010, è rivolto contro il decreto del direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Mantova del 3 marzo 2010, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente O.B. la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) mediante ripetizione dell’esame di teoria e della prova pratica.

2. I dubbi sull’idoneità tecnica alla guida hanno origine nell’incidente provocato dal ricorrente il 4 ottobre 2009 nel Comune di Mantova. Quel giorno, alle ore 18.40, il ricorrente stava percorrendo con la propria automobile viale Montegrappa in direzione di viale Isonzo. La carreggiata è a senso unico a due corsie di marcia. Il ricorrente si trovava sulla corsia di destra. Contemporaneamente, poco più indietro, procedeva sulla corsia di sinistra la moto guidata dal signor F.Z.. All’altezza dell’intersezione con via S. Alessio il ricorrente ha svoltato a sinistra per immettersi nella suddetta via entrando in collisione con la moto, la quale non aveva iniziato alcuna manovra di svolta e quindi in quel momento procedeva ancora verso viale Isonzo. La collisione è avvenuta all’interno della corsia di sinistra: in seguito al contatto l’automobile ha spostato e quasi accompagnato la moto verso l’imbocco di via S. Alessio. Il contatto è avvenuto tra la parte centrale del fianco sinistro dell’automobile e la parte anteriore destra della moto. Il conducente della moto ha riportato ferite multiple e una lesione al tendine estensore del quinto dito della mano destra (prognosi di 25 giorni). Dopo l’incidente l’automobile e la moto presentavano ammaccature e graffi, rispettivamente sul lato sinistro e sul lato destro.

3. Nel valutare questo episodio la polizia locale in data 21 ottobre 2009 ha ravvisato a carico del ricorrente due infrazioni al codice della strada, e precisamente (i) pericolo o intralcio ad altro veicolo nell’effettuazione della svolta a sinistra (art. 154 comma 1a), (ii) effettuazione della svolta a sinistra senza essersi mantenuto il più vicino possibile al margine sinistro di una carreggiata a senso unico (art. 154 comma 3b). Oltre alle sanzioni pecuniarie è stata disposta la decurtazione di 4 punti dal punteggio della patente di guida per ciascuna infrazione (i punti sono stati raddoppiati in quanto la patente era stata conseguita da meno di tre anni).

4. Il decreto di revisione della patente di guida adottato il 3 marzo 2010 (oggetto del presente ricorso) rinvia alla ricostruzione dei fatti esposta nelle suddette sanzioni amministrative e nella connessa segnalazione della polizia locale del 22 ottobre 2009.

5. Nel ricorso viene lamentato in sintesi il travisamento dei fatti, in quanto (i) la colpa dell’incidente sarebbe da imputare al conducente della moto, il quale, per sua stessa ammissione, non si era accorto dell’automobile del ricorrente, segno che stava guidando in modo disattento; (ii) il ricorrente si sarebbe al contrario comportato correttamente, in quanto avrebbe azionato la freccia sinistra prima di intraprendere la manovra (circostanza affermata dalla sorella del ricorrente, che si trovava a fianco del fratello a bordo dell’automobile, e non smentita dalla testimonianza dell’automobilista che da dietro ha assistito alla scena); (iii) non si potrebbe affermare con certezza che l’automobile del ricorrente abbia tagliato la strada alla moto, in quanto lo stesso conducente della moto ha dichiarato che non aveva ancora deciso se svoltare a sinistra o proseguire diritto, e dunque non si potrebbe neppure escludere che sia stata la moto a intercettare il percorso dell’automobile mentre entrambi i veicoli svoltavano a sinistra.

6. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Nella relazione depositata il 24 giugno 2010 l’amministrazione riferisce che in precedenza il ricorrente aveva già subito una decurtazione di 10 punti per un’infrazione al codice della strada commessa il 23 agosto 2008. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 362 del 28 giugno 2010 ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

7. Sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) la ricostruzione dell’episodio desumibile dagli atti a disposizione (v. sopra ai punti 2 e 3) evidenzia che il ricorrente ha in effetti tagliato la strada alla moto nel tentativo di effettuare una svolta a sinistra partendo dalla corsia più a destra;

(b) anche ammettendo che il ricorrente avesse tempestivamente attivato gli indicatori direzionali, la manovra appare comunque caratterizzata da imprudenza e non conforme al codice della strada, in quanto nell’effettuazione della svolta l’automobilista deve non solo comunicare la propria intenzione con sufficiente anticipo (art. 154 comma 1b) ma anche accertarsi di poter cambiare direzione senza creare pericolo o intralcio agli altri veicoli presenti sulla strada (art. 154 comma 1a);

(c) più in dettaglio quest’ultima norma impone a chi effettua la manovra di tenere conto della posizione, della distanza e della direzione degli altri veicoli. Spettava quindi al ricorrente il compito di controllare il traffico alla propria sinistra in modo da assicurarsi che vi fosse spazio sufficiente per effettuare il cambio di corsia in piena sicurezza;

(d) al contrario nulla si può imputare al conducente della moto, il quale, non avendo evidentemente intenzione di spostarsi a destra, non aveva alcun onere di accertarsi del traffico presente su tale lato. Pertanto il fatto che il conducente della moto non avesse notato l’automobile del ricorrente è del tutto irrilevante;

(e) allo stesso modo è irrilevante che il conducente della moto non avesse ancora deciso se svoltare a sinistra o proseguire diritto. Qualunque fosse stata la scelta, la moto trovava in una posizione conforme al codice della strada: per la svolta a sinistra risultava rispettato l’art. 154 comma 3b (posizionamento sul margine sinistro della carreggiata a senso unico), per continuare lungo la medesima via non era necessaria alcuna segnalazione o manovra;

(f) non si può ritenere che il conducente della moto viaggiasse tanto velocemente da sopraggiungere all’improvviso e sorprendere il ricorrente. Sul punto il conducente della moto e la sorella del ricorrente danno versioni opposte (il primo ha affermato che stava procedendo a velocità molto moderata, la seconda ha invece dichiarato che la moto andava forte). Il testimone (ossia l’automobilista che seguiva, e che si trovava precisamente sulla corsia di sinistra) conferma la versione del conducente della moto. Tale ricostruzione appare verosimile, in quanto se realmente la velocità della moto fosse stata elevata l’incidente avrebbe avuto una dinamica diversa, con uno scontro molto più violento e conseguenze più gravi per le persone e i veicoli;

(g) per quanto qui sopra esposto non può essere considerata attendibile neppure l’ipotesi del ricorrente secondo cui sarebbe stato il conducente della moto a invadere la corsia dell’automobile nel corso della svolta a sinistra. In realtà tutti gli elementi a disposizione indicano che la moto ha svoltato a sinistra per effetto dell’urto con l’automobile, e quindi forzatamente e senza alcun concorso della volontà del conducente;

(h) l’incidente provocato dal ricorrente è oggettivamente grave (per le modalità e perché è rimasta ferita una persona), ed è quindi un episodio che può far sorgere dubbi sull’idoneità tecnica alla guida. Il cambio di corsia con svolta a sinistra è una manovra per la quale il codice della strada impone un’esecuzione accurata e la massima prudenza (art. 154 comma 3b). Come si è visto, nel caso in esame l’esecuzione di tale manovra è stata invece imprudente e carente sotto il profilo tecnico. Poiché la necessità di eseguire manovre di questo tipo si presenta frequentemente nel traffico urbano, la scelta dell’amministrazione di disporre la revisione della patente di guida è correttamente diretta a prevenire rischi per gli utenti della strada e non rivela profili di irragionevolezza né difetto di proporzionalità.

8. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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