T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 832 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, notificato e depositato il 29 novembre 2008, è diretto contro il decreto del 23 settembre 2008 con il quale la Motorizzazione Civile (Ufficio Provinciale di Bergamo) ha disposto nei confronti del ricorrente L.P. la revisione della patente di guida (con ripetizione dell’esame di teoria e della prova pratica di guida). Il suddetto provvedimento è stato adottato ex art. 126bis comma 6 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) a causa dell’esaurimento del bonus di 20 punti.

2. Il ricorrente lamenta in particolare che il Ministero dei Trasporti (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida), in violazione dell’art. 126bis comma 3 del codice della strada, non abbia puntualmente effettuato le comunicazioni delle variazioni di punteggio, impedendo in questo modo l’iscrizione ai corsi di aggiornamento (disciplinati dal DM 29 luglio 2003) che consentono il recupero dei punti.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

4. Sulla base della documentazione allegata al ricorso e di quella depositata dall’amministrazione il 25 febbraio 2011 la vicenda del punteggio del ricorrente può essere riassunta come segue:

(a) con verbale della polizia locale di Dalmine del 24 marzo 2004 sono stati tolti 5 punti (residuavano pertanto 15 punti);

(b) con verbale della polizia municipale di Casarsa del 1 febbraio 2006 sono stati tolti altri 2 punti (residuavano pertanto 13 punti);

(c) con verbale della polizia stradale di Bologna del 10 giugno 2006 vi è stata un’ulteriore decurtazione di 10 punti (residuavano pertanto 3 punti);

(d) tramite nota del 14 settembre 2006 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione) ha comunicato al ricorrente l’ultima variazione di punteggio dando contestualmente notizia anche delle prime due variazioni;

(e) dal 17 al 25 ottobre 2006 il ricorrente ha partecipato a un corso di aggiornamento ottenendo la riattivazione di 6 punti (il totale è così risalito a 9 punti);

(f) con verbale della polizia stradale di Bergamo del 29 maggio 2007 sono stati tolti 5 punti (residuavano quindi 4 punti);

(g) infine con verbale della polizia stradale di Bergamo del 18 dicembre 2007 sono stati tolti altri 5 punti (e conseguentemente il bonus si è azzerato);

(h) tramite nota del 20 marzo 2008 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione) ha comunicato al ricorrente l’ultima variazione di punteggio esponendo anche il quadro di tutte le variazioni precedenti.

5. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 51 del 9 gennaio 2009 ha sospeso il provvedimento impugnato.

6. Preliminarmente occorre esaminare il profilo della giurisdizione:

(a) in sintesi, vi è consenso in giurisprudenza sull’attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative ai singoli provvedimenti di decurtazione del punteggio (v. Cass. civ. SU 12 luglio 2010 n. 16276; CS Sez. VI 15 dicembre 2009 n. 7932). Si tratta infatti di misure qualificate come sanzioni amministrative accessorie, impugnabili davanti al giudice di pace ex art. 204bis del codice della strada (v. specificamente il comma 8), nell’ambito del generale rimedio impugnatorio ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

(b) per quanto riguarda invece il provvedimento che, sul presupposto della decurtazione totale del punteggio, dispone la revisione della patente di guida vi sono opinioni diversificate. In prima approssimazione, alcuni ritengono competente il giudice ordinario in considerazione della natura di atto dovuto a contenuto vincolato (v. TAR Perugia Sez. I 22 ottobre 2010 n. 490; TAR Brescia Sez. II 7 settembre 2010 n. 3508; TAR Brescia Sez. II 31 luglio 2009 n. 1524; TAR Genova Sez. II 15 maggio 2008 n. 1015). Altri affermano al contrario la giurisdizione amministrativa, in quanto il provvedimento non ha natura sanzionatoria e costituirebbe piuttosto l’espressione di un potere finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico (v. TAR Milano Sez. III 26 ottobre 2010 n. 7062). La giurisdizione amministrativa è sostenuta anche sulla base di una lettura complessiva delle ipotesi di revisione della patente previste dal codice della strada: in particolare si sottolinea che la fattispecie ex art. 126bis comma 6 collega alla perdita del punteggio una presunzione di dubbio circa l’oggettiva idoneità alla guida, il che in sostanza rappresenterebbe la mera specificazione di uno dei dubbi di cui tratta il successivo art. 128 relativamente alla persistenza dei requisiti fisici e psichici e dell’idoneità tecnica (v. TAR Venezia Sez. III 3 novembre 2010 n. 5899);

(c) come si è visto, questo TAR si è già espresso, anche recentemente, in adesione al primo orientamento;

(d) tuttavia nel caso in esame occorre tenere conto della pronuncia emessa con l’ordinanza n. 51/2009, che seppure nei limiti della cognizione cautelare ha esaminato il merito della controversia ritenendo implicitamente la giurisdizione;

(e) essendovi una pronuncia cautelare risulta prevalente l’interesse alla prosecuzione del processo davanti allo stesso giudice. È vero che l’art. 11 comma 7 cpa disciplina espressamente la perdita di efficacia delle misure cautelari dopo la pubblicazione della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione. Questo però non impedisce di utilizzare l’intervenuta pronuncia cautelare come criterio nella scelta tra più opzioni sulla questione della giurisdizione. L’esistenza di un’effettiva disparità di vedute sulla giurisdizione nella materia che qui interessa è provata dalle sentenze richiamate sopra. La preferenza per il giudice che ha già dimostrato di volersi pronunciare nel merito è giustificata dal risparmio sui tempi processuali e si impone per il livello costituzionale dell’interesse alla ragionevole durata del processo ( art. 111 comma 2 Cost.).

7. Nel merito la tesi del ricorrente appare condivisibile. L’art. 126bis comma 3 del codice della strada pone a carico dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il compito di informare gli interessati circa le variazioni di punteggio. L’obbligo ha un contenuto preciso ("ogni variazione di punteggio") ed è finalizzato a garantire a ciascun patentato la conoscenza in tempo reale della propria situazione per consentirgli di rimediare alla perdita di punti. Una finalità secondaria, ma importante, della puntualità delle comunicazioni consiste nella riduzione della probabilità di azzardo morale da parte dei patentati: questi ultimi infatti, non essendo informati e quindi presumendo di poter disporre di un punteggio più elevato di quello effettivo, potrebbero avere una maggiore propensione ad accettare il rischio di infrazioni al codice della strada.

8. Alla comunicazione si collegano poi effetti giuridici di assoluto rilievo per i patentati, in quanto l’art. 6 del DM 29 luglio 2003 stabilisce che l’iscrizione a un corso di aggiornamento non è possibile se non si è prima ricevuta la comunicazione della decurtazione del punteggio. Inoltre l’art. 126bis comma 4 del codice della strada consente la frequenza ai corsi di aggiornamento solo finché il punteggio non sia esaurito. Dunque l’omessa o ritardata comunicazioni limita effettivamente, o rende addirittura impossibile, il recupero dei punti perduti, e deve pertanto essere considerata illegittima, con riflessi vizianti sui provvedimenti successivi. Lo stesso si può affermare per le comunicazioni cumulative, come quelle inviate al ricorrente, che per le pregresse decurtazioni del punteggio equivalgono a comunicazioni tardive (v. ancora TAR Venezia Sez. III 3 novembre 2010 n. 5899; TAR Milano Sez. III 26 ottobre 2010 n. 7062; e inoltre TAR Torino Sez. II 14 gennaio 2010 n. 188).

9. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto che ha disposto la revisione della patente di guida. Per effetto di tale pronuncia deve essere consentito al ricorrente di iscriversi, entro un termine breve, a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti (il calcolo del punteggio viene effettuato partendo dalla situazione attuale di zero, ed escludendo quindi i numeri negativi a cui porterebbe l’ultima decurtazione). Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione, e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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