Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 07-06-2011, n. 22516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il G.I.P. del Tribunale di Varese, con sentenza in data 26 febbraio 2010, in esito a giudizio abbreviato, assolveva B.V. con la formula perchè il fatto non costituisce reato, in relazione alle imputazioni di cui all’art. 483 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, per avere affermato falsamente che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all’anno precedente era inferiore alla somma complessiva di Euro 36.151,98, nonostante il reddito effettivo fosse di 39.658,00, con dichiarazione presentata all’Azienda Ospedaliera di Varese, al fine di ottenere l’erogazione di n. 2 prestazioni sanitarie in esenzione di ticket per la somma complessiva di Euro 64,79.

Il Tribunale affermava che la condotta contestata era sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. e che ciò comporterebbe la possibilità di dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma riteneva che tra la pluralità di formule assolutorie possibili dovesse essere scelta la più ampia, che, nel caso di specie, considerata la buona fede dell’imputata, doveva essere quella del "fatto non costituisce reato", che "copre anche la configurabilità di illecito amministrativo ai sensi dell’art. 316 ter c.p.". Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, deducendo violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza della buona fede dell’imputata.
Motivi della decisione

Occorre osservare, in primo luogo, che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv.

249104) hanno chiarito che "integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa". Pertanto la sentenza impugnata non è censurabile per quanto concerne la ritenuta configurabilità della fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p.. Deve, però, rilevarsi ex art. 609 c.p.p., comma 2, che nell’ipotesi in cui il giudice ravvisi, come nel caso di specie, l’illecito amministrativo di cui all’art. 316 ter c.p., comma 2 non può procedere, poi, ad accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, poichè in tal modo esorbita dall’ambito della giurisdizione entrando in una attribuzione riservata all’autorità amministrativa, la cui competenza lo stesso giudice ha riconosciuto, ritenendo la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p., comma 2. In tale ipotesi il giudice deve limitarsi a pronunciare formula assolutoria perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, trasmettendo gli atti all’autorità amministrativa per quanto di competenza.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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