T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 831 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, notificato il 19 febbraio 2009 e depositato il 26 febbraio 2009, è rivolto contro il decreto del responsabile della Direzione Generale per la Motorizzazione dell’8 maggio 2008, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico relativo al provvedimento emesso il 19 aprile 2002 dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Brescia.

2. Il provvedimento del 19 aprile 2002 (impugnato tramite ricorso gerarchico in data 22 maggio 2002) aveva stabilito che la ricorrente T.R. fosse sottoposta alla revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), con ripetizione dell’esame di teoria e della prova pratica, essendo sorti dubbi sull’idoneità tecnica alla guida.

3. I dubbi si riferivano all’incidente causato dalla ricorrente il 28 agosto 2000. In quel giorno, alle 8.00 di mattina, la ricorrente percorreva la strada provinciale 2 a bordo della propria automobile con direzione Rudiano – Urago d’Oglio. La strada è a carreggiata unica a doppio senso di marcia. Nei pressi del cimitero di Urago d’Oglio una donna stava attraversando la strada in bicicletta sulle strisce pedonali, spostandosi da sinistra a destra rispetto alla marcia della ricorrente. L’automobile e la bicicletta sono entrate in collisione ortogonalmente. La donna sulla bicicletta è stata sbalzata a 23 metri di distanza riportando lesioni gravissime che ne hanno determinato la morte. Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 3695 del 24 novembre 2003 ha condannato la ricorrente a 6 mesi di reclusione (convertiti in pena pecuniaria) per omicidio colposo.

4. La sentenza penale ha accertato quanto segue: (a) nel punto dell’incidente vi era il limite di velocità di 50 Km orari; (b) esisteva idonea segnaletica orizzontale e verticale indicante le strisce pedonali; (c) il campo di visibilità era superiore a 100 metri, distanza che poteva consentire un tempestivo avvistamento della bicicletta; (d) sulla strada non vi erano segni di frenata; (e) l’automobile della ricorrente era dotata di ABS e quindi è tecnicamente possibile che un’eventuale frenata non abbia lasciato traccia; (f) la velocità stimata dell’automobile all’impatto era di circa 53 Km orari; (g) essendo verosimile che l’automobile abbia frenato prima dell’impatto, la velocità di marcia si può stimare tra 66,5 Km orari (ipotizzando una reazione tempestiva da parte della ricorrente) e 58,5 Km orari (ipotizzando un lieve ritardo nella reazione). Pur propendendo per questa ricostruzione dei fatti la sentenza osserva che la responsabilità penale sussisterebbe comunque anche ipotizzando una velocità di marcia inferiore, perché in tale caso, avendo la ricorrente la possibilità di arrestarsi, si dovrebbe imputare l’incidente a una guida disattenta. Un concorso di colpa è stato accertato in capo alla donna sulla bicicletta, perché quest’ultima non ha dato la precedenza alla quale era tenuta (solo i pedoni hanno la precedenza sui veicoli in corrispondenza delle strisce pedonali). Quale sanzione amministrativa accessoria è stata applicata la sospensione della patente di guida per due mesi ai sensi dell’art. 222 del codice della strada.

5. Dopo l’incidente l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Brescia con provvedimento del 19 aprile 2002 ha disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada. A sua volta la Prefettura di Brescia con decreto del 12 novembre 2002 ha disposto la sospensione provvisoria della patente di guida per due mesi ai sensi dell’art. 223 del codice della strada. Infine con provvedimento dell’8 maggio 2008 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha confermato in sede di ricorso gerarchico la misura della revisione della patente di guida ritenendo che l’incidente sia stato causato da imperizia nella guida e da un’insufficiente conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale.

6. La ricorrente afferma l’illegittimità dell’obbligo della revisione per i seguenti motivi: (i) violazione dell’art. 128 del codice della strada, essendo ormai trascorsi molti anni dalla data dell’incidente senza alcuna penalizzazione nel punteggio (anzi attualmente il bonus è salito a 24 punti per assenza di violazioni al codice della strada); (ii) difetto di proporzionalità e di motivazione, in particolare se si considera che tanto in sede penale quanto in sede amministrativa è stata applicata la sospensione della patente di guida per soli due mesi.

7. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 232 del 17 aprile 2009 ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

8. Sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) la distanza temporale rispetto all’incidente non costituisce causa di illegittimità sopravvenuta del provvedimento che ha disposto la revisione della patente di guida né vincolo per l’autorità che si pronuncia dopo diversi anni sul ricorso gerarchico;

(b) è vero che la revisione della patente di guida svolge una funzione cautelare, nel senso che tale misura viene adottata con finalità preventive rispetto al rischio del ripetersi di gravi violazioni al codice della strada. Questo implica che la revisione venga normalmente disposta nell’immediatezza dei fatti che hanno ingenerato il dubbio sull’idoneità tecnica alla guida, anche prima dell’accertamento in sede penale, essendo prevalente l’interesse alla sicurezza della circolazione e all’incolumità delle persone;

(c) non sarebbe però corretto sostenere l’argomento reciproco, ossia che il decorso di un ampio intervallo di tempo senza incidenti o infrazioni costituisca una prova certa dell’inutilità della revisione, con la conseguente caducazione automatica della misura. Naturalmente l’amministrazione potrebbe intervenire in autotutela prendendo atto dell’inutilità della revisione qualora il titolare della patente dimostri di aver utilizzato l’automobile senza alcun problema per un periodo abbastanza lungo dopo un incidente o un’infrazione. In mancanza di un ripensamento da parte dell’amministrazione tuttavia il provvedimento che impone la revisione resta valido ed efficace anche se sia rimasto sospeso o ineseguito per molto tempo in attesa dell’espletamento dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali;

(d) in realtà solo la ripetizione dell’esame di teoria e della prova pratica può garantire che il titolare della patente sia tecnicamente idoneo alla guida. La dimostrazione in via presuntiva sulla base di altri elementi dovrebbe essere particolarmente rigorosa, e comunque richiederebbe la documentazione dei tempi e dei modi di effettiva utilizzazione del veicolo (circostanze non dedotte con sufficiente dettaglio nel presente giudizio);

(e) nel caso in esame l’oggettiva gravosità della revisione della patente di guida a notevole distanza di tempo è giustificata dalle caratteristiche dell’incidente. Si è infatti trattato di un investimento che non solo ha avuto conseguenze drammatiche ma si è svolto con una dinamica tale da escludere spiegazioni favorevoli alla ricorrente. Come accertato in sede penale (v. sopra al punto 4) l’incidente è avvenuto in prossimità del centro abitato, sulle strisce pedonali, di giorno, con un limite di velocità pari a 50 Km orari, in condizioni di piena visibilità, in presenza di adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Pur tenendo conto del concorso di colpa della vittima, vi sono molteplici elementi che possono far dubitare dell’idoneità tecnica alla guida, ed emerge pertanto la necessità di attivare l’unica forma di verifica che può dare al riguardo risposte pienamente rassicuranti.

9. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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