Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 07-06-2011, n. 22744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mondovì in data 20.3.2006, G.M.I. veniva condannata alla pena di giorni quindici di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., commesso il 5.2.2004 chiudendo con un catena ed un lucchetto il cancello di ingresso dell’abitazione di Mondovì locata dalla madre della G. ai coniugi E.F. M. e D.Z., destinatari di intimazione di sfratto per morosità e di ordinanza comunale di sgombero per motivi igienico- sanitari, e così costringendo la D. e i di lei figli minorenni a rimanere all’interno dell’abitazione e imponendo in particolare ad H.A., connazionale incaricato dall’E. F. di prelevare dall’abitazione un figlio e portarlo all’ospedale di Mondovì per delle cure periodiche, di scavalcare il cancello per far uscire il minore.

La ricorrente deduce mancanza o illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputata, lamentando la contradeittorietà delle dichiarazioni dell’ E.F. sulla impraticabilità di un accesso posteriore della quale l’abitazione disponeva e la mancata valutazione della limitata altezza della cancellata antistante l’abitazione e delle dichiarazioni della G. sulla convinzione della stessa che l’abitazione fosse stata abbandonata a seguito delle ingiunzioni di sfratto e di sgombero.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

A prescindere dalla circostanza per la quale il ricorrente avanza unicamente rilievi in fatto sulla valutazione delle dichiarazioni dell’ E.F. in ordine alla scarsa sicurezza per i figli dell’uso dell’uscita posteriore dell’abitazione e sulla pericolosità dello scavalcamelo della recinzione, va invero osservato che, indiscussa essendo la chiusura del cancello da parte dell’imputato, tale condotta integra di per sè il reato contestato, risolvendosi comunque in una privazione della libertà di determinazione delle parti offese (Sez. 5, n. 11907 del 22.1.2010, imp. Cavaleri, Rv.246551), nella specie costrette a non utilizzare l’accesso ordinario dell’abitazione.

Quanto poi alla versione dell’imputata sul carattere incolpevole della condotta, la sentenza di primo grado, espressamente richiamata da quella impugnata, motivava adeguatamente sull’inattendibilità della stessa a fronte dell’ammessa constatazione della presenza nel cortile dell’abitazione di oggetti appartenenti agli inquilini;

profilo sul quale la ricorrente, limitandosi a richiamare le dichiarazioni dell’imputata sull’aver in precedenza più volte ed invano bussato al citofono dell’appartamento, non introduce elementi di contraddittorietà o di manifesta illogicità dell’argomentazione dei giudici di merito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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