T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorso, notificato il 29 aprile 2010 e depositato il 6 maggio 2010, è diretto contro la determinazione del dirigente dell’Area Servizi al Territorio n. 7 del 1 marzo 2010, con la quale il Comune di Desenzano del Garda ha approvato i verbali della Commissione per l’assegnazione degli spazi acquei nonché la graduatoria generale degli assegnatari di spazi acquei a uso ormeggio per l’anno 2010. Nel ricorso sono stati impugnati anche gli atti propedeutici e connessi.

2. Mediante motivi aggiunti (depositati rispettivamente l’11 maggio 2010 e il 10 giugno 2010) l’impugnazione è stata estesa agli atti con cui è stata rinnovata parte della procedura e alle ordinanze (rispettivamente n. 67 del 30 aprile 2010 e n. 87 del 4 giugno 2010) con le quali è stato ingiunto ai proprietari di unità di navigazione risultati non assegnatari di postobarca per il 2010 di rimuovere le unità possedute.

3. I ricorrenti, esclusi dalla graduatoria degli assegnatari, lamentano in particolare i seguenti difetti procedurali: (i) violazione del principio di trasparenza, non essendo stati predeterminati i criteri in base ai quali la Commissione avrebbe dovuto scegliere tra sorteggio manuale e sorteggio informatico; (ii) inadeguatezza della strumentazione con cui è stato effettuato il sorteggio manuale; (iii) mancata definizione in via preventiva delle modalità di comunicazione della data del sorteggio; (iv) difetto di motivazione relativamente ai criteri con cui sono stati assegnati i singoli postibarca; (v) incompetenza del dirigente rispetto all’approvazione della graduatoria degli assegnatari; (vi) omessa verbalizzazione del fatto che in alcune occasioni sono stati estratti contemporaneamente più biglietti e uno solo è stato considerato ufficialmente estratto (al riguardo i ricorrenti chiedono la fissazione di un termine entro il quale proporre querela di falso).

4. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Con memoria depositata il 30 marzo 2011 i ricorrenti hanno comunicato di non avere più interesse a una pronuncia di merito avendo ottenuto l’assegnazione del postobarca o avendo comunque perso le motivazioni alla base della controversia. Il Comune ha fatto adesione all’ipotesi di improcedibilità a spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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