T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 829 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente R.G. srl ha partecipato alla procedura aperta riguardante il servizio di energia e conduzione degli impianti termici degli edifici comunali per il biennio novembre 2010 – ottobre 2012 indetta dal Comune di Gorlago con bando pubblicato l’11 ottobre 2010. Per l’aggiudicazione il bando ha indicato il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo a base di gara (Euro 88.060 al netto dell’IVA per l’intero servizio) con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163. Come previsto da tale norma, la facoltà di esclusione automatica non era però esercitabile con un numero di offerte inferiore a dieci (dovendosi in tal caso procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 86 comma 3 del Dlgs. 163/2006).

2. Alla gara hanno partecipato cinque imprese. Nella riunione del 3 novembre 2010 il seggio di gara ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata Figli di P.R. spa.

3. Come successivamente chiarito con nota del 30 novembre 2010 dal responsabile del Settore Territorio e Ambiente (che aveva in precedenza svolto le funzioni di presidente del seggio di gara), l’offerta della ricorrente pur presentando il maggiore ribasso (22,27%) è stata considerata meno vantaggiosa di quella della controinteressata (9,11%) a causa della sua imperfetta formulazione. Più in dettaglio, la ricorrente nello schema di contratto (allegato A3) all’interno dello spazio dedicato all’indicazione del prezzo annuo ha inserito l’importo a base d’asta dell’intero biennio (Euro 88.060) facendolo precedere dalla percentuale di ribasso. Il Comune ha interpretato questa formula come se la ricorrente avesse offerto per il biennio Euro 176.120 (ossia 88.060×2) meno il ribasso del 22,27%.

4. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2010. Il contratto con la controinteressata è stato sottoscritto il 15 novembre 2010, in violazione dello standstill ex art. 11 comma 10 del Dlgs. 163/2006.

5. Contro l’esito della gara la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 14 dicembre 2010 e depositato il 21 dicembre 2010. In sintesi la ricorrente lamenta l’equivoco in cui sarebbe caduto il seggio di gara nell’interpretazione dell’offerta e afferma la responsabilità del Comune per tale equivoco a causa delle indicazioni non accurate del bando.

6. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

7. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 52 del 14 gennaio 2011 ha accolto la tesi della ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni:

(a) la volontà della ricorrente di offrire su base biennale e non annuale l’importo della gara (Euro 88.060) meno il ribasso (22,27%) emerge (1) dall’offerta di ribasso esposta nell’allegato A2, (2) dall’evidente irragionevolezza della soluzione opposta, che porterebbe a un’offerta in rialzo, (3) dalla cauzione provvisoria (Euro 881), cifra che corrisponde all’1% dell’intero valore dell’appalto (nello specifico sussistono i presupposti della riduzione al 50% ex art. 75 comma 7 del Dlgs. 163/2006);

(b) una valutazione meno restrittiva dell’offerta della ricorrente sarebbe inoltre stata doverosa per il fatto che lo stesso bando di gara (punto II.2.1), con un evidente errore materiale, ha qualificato l’importo a base d’asta (Euro 88.060) come spesa totale presunta annuale anziché biennale.

8. Peraltro la suddetta ordinanza n. 52/2011, pur sospendendo gli effetti del contratto a causa della violazione dell’art. 11 comma 10 del Dlgs. 163/2006, ha accertato l’anomalia dell’offerta della ricorrente in relazione ai parametri dell’art. 86 comma 1 del Dlgs. 163/2006, e conseguentemente ha invitato l’amministrazione a procedere in tempi brevi alla verifica di congruità.

9. In esito a tale verifica il responsabile del Settore Territorio e Ambiente con provvedimento dell’11 marzo 2011 ha escluso la ricorrente dalla gara per antieconomicità dell’offerta. Nel procedimento di verifica era infatti emerso che la ricorrente, a fronte di un corrispettivo annuo pari a Euro 34.224,52 al netto dell’IVA, avrebbe dovuto sostenere costi per Euro 52.745,08 (il solo acquisto del metano, in base ai dati forniti dalla stessa ricorrente e con riferimento al consumo storico minimo degli impianti comunali, ammonterebbe a Euro 45.181,60).

10. All’udienza del 18 maggio 2011 la ricorrente ha comunicato di non aver impugnato il provvedimento di esclusione e di non avere quindi interesse alla definizione del merito. Ha peraltro insistito per la condanna alle spese relativamente alla fase cautelare. A sua volta il Comune ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dell’intero giudizio.

11. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio, comprese quelle della fase cautelare, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto da un lato della fondatezza del ricorso, come evidenziato nell’ordinanza n. 52/2011, e dall’altro dell’evidente antieconomicità dell’offerta della ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *