Cass. pen., sez. Feriali 15-09-2008 (11-09-2008), n. 35290 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione – Termine – Inosservanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 12 maggio 2008, disponeva la consegna del cittadino rumeno T.M. all’autorità giudiziaria di Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso da quest’ultima autorità a seguito di sentenza di condanna definitiva pronunciata il 22 dicembre 2005 dal Tribunale di Campina, per avere, in concorso con altre persone, in una prima occasione (nella notte tra il (OMISSIS)), previa effrazione delle strutture di recinzione, sottratto, all’interno dello stabilimento della SC DURAL s.r.l., in (OMISSIS) (presso il quale all’epoca il T. lavorava) 35 lingotti di alluminio, che venivano venduti a tale B.) e per avere, tre notti dopo, tentato di nuovo di impossessarsi di altri lingotti, non potendo portare a termine l’azione criminosa per l’intervento degli agenti della sicurezza. Precisava la Corte territoriale che alla condanna del T. si era pervenuti sulla base di varie testimonianze, dei verbali di rinvenimento e restituzione dei lingotti sottratti e delle dichiarazioni confessorie di tutti gli imputati.
Rilevava, ancora, la Corte che la sentenza del Tribunale di Campina, nel determinare l’ammontare della pena, avrebbe tenuto conto di altra pena inflitta al T., con sentenza del Tribunale di Moreni del 6 marzo 2003, la cui esecuzione era stata condizionalmente sospesa, sospensione revocata dalla successiva sentenza di condanna per il furto ed il tentato furto dei lingotti; tutto ciò non aveva determinato alcun mutamento del titolo esecutivo, identificabile esclusivamente – ai fini della consegna – nella sentenza di condanna del Tribunale di Campina.
Precisava inoltre: che il T. era stato tratto in arresto il 9 febbraio 2008 in esecuzione del provvedimento di cattura a fini estradizionali sempre relativo alla esecuzione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Campina e che l’arresto venne convalidato il 12 febbraio 2008; che il Presidente della Corte – dopo che era pervenuta la, nota con la quale si anticipava che, a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione europea, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina in tema di mandato di arresto europeo – aveva revocato la misura in atto non avendo il Ministro della giustizia richiesto il mantenimento della custodia ex art. 716 c.p.p.; che il 22 febbraio 2008 veniva inoltrato il mandato di arresto europeo nella sola versione tradotta; che il 2 aprile 2008 veniva applicata al T. la misura cautelare della custodia in carcere, dopo che l’udienza per la consegna era stata differita per acquisire ulteriore documentazione necessaria ai fini della decisione; che concordemente l’udienza era stata rinviata per esaminare la documentazione pervenuta.
2. Ricorre per Cassazione il T. articolando tre ordini di motivi.
In primo luogo, violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 2, comma 1, lettera b, non risultando l’osservanza dei principi del giusto processo; una invalidità emergente dalla circostanza che nel mandato di arresto europeo non si specifica "come si sia pervenuti alla condanna del T., quali regole siano state seguite per la celebrazione del processo" e, soprattutto, se la disciplina in materia di processo contumaciale sia stata osservata; in secondo luogo, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. e, e comma 4, lettera a, mancando nel mandato di arresto europeo una relazione sui fatti, da cui ricavare, oltre tutto, il grado di responsabilità del T.; in terzo luogo, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, in quanto il termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura doveva essere computato dalla data di convalida dell’arresto avventa il 12 febbraio 2008.
Il ricorso è infondato.
3. Circa censura incentrata sull’osservanza dei principi del giusto processo, ne va, anzi tutto, stigmatizzata l’assenza di specificità.
Appare sufficiente, comunque, il rilievo che il giudizio in contumacia non pregiudica irrimediabilmente i diritti di difesa;
infatti, a norma dell’art. 388 c.p.p. rumeno, l’interessato può proporre, entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione, un mezzo di impugnazione straordinario contro la sentenza definitiva che sia stata pronunciata in sua assenza ove dimostri la violazione delle regole sulla citazione, ovvero che si sia trovato nell’impossibilità di presentarsi e di annunciare la presenza di questo ostacolo.
L’altro profilo della prima serie di doglianze è anch’esso privo di fondamento.
Risulta, infatti, dal provvedimento di base che è stata revocata "la scarcerazione condizionata per il resto di 283 giorni", resto "che riunisce alla pena presente disponendo che l’incolpato esecuti la pena più grande di 3 (tre) anni e 2 (due) mesi di prigione".
Il che consente di individuare con assoluta chiarezza le modalità e la misura della pena inflitta nel processo per il quale è stata chiesta la consegna.
Sprovvisto di consistenza è l’ulteriore motivo, essendo stato spedito un dettagliato rapporto sui fatti addebitati al T..
Infondata è, ancora, l’ultima censura, perchè, a parte il rilievo la mancata osservanza del termine di giorni sessanta di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, non implica alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (cfr., ex plrimis, Sez. 6, 3 maggio 2007 Melina), nel caso di specie il supermento del termine previsto dalla L. n. 609 del 2005, art. 17, comma 2, fu determinato dal rinvio dell’udienza originariamente fissata per l’acquisizione tramite il Ministero della giustizia della documentazione necessaria al fine di decidere. Il ogni caso, non appare inopportuno ricordare che la mancata osservanza del termine di sessanta giorni di cui alla citata legge, art. 17, comma 2, adesso rammentato, non implica alcuna conseguenza sulla validità della decisione sulla consegna (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 3 maggio 2007, Melina).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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