T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 1473

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, proposto a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, la S.D. s.r.l., chiede l’annullamento del provvedimento prot. n. 5633 del 29.4.2010, recante diniego di rilascio del certificato di agibilità inerente l’immobile oggetto del permesso di costruire n. 9/2007, nella parte in cui rileva una difformità tra il materiale utilizzato per i serramenti e quanto assentito.

Questi i motivi di ricorso:

I. illegittimità in via derivata in ragione dell’illegittimità dei provvedimenti del 10.11.2009 e del 18.2.2010, per i motivi proposti con ricorso rg. 1348/2010;

II. violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990;

III. violazione degli artt. 22 e 25, d.P.R. n. 380/2001, art. 52, l. reg. Lombardia n. 12/2005, art. 43 del r.e.c. ed art. 13 delle n.t.a., nonché carenza di istruttoria, contraddittorietà, sviamento dalla causa tipica e difetto di motivazione;

IV. nell’ipotesi in cui si ritenesse che le opere modificative dei materiali comportino una variazione rispetto al progetto, tale modifica sarebbe al più qualificabile come variante minore in corso d’opera ex art. 22, c. 2, d.P.R. n. 380/2001 e non potrebbe giustificare il diniego del certificato di agibilità, non trattandosi di modifiche essenziali né di modifiche che incidano sui parametri di salubrità dei luoghi;

V. in merito agli impegni convenzionali ancora da assolvere (asfaltatura del piazzale) essi verranno contemplati nei tempi tecnici necessari per la sistemazione dei sottoservizi; eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria in ragione della inopportunità di far eseguire gli interventi prima della sistemazione dei sottoservizi; in merito alla verifica del profilo e dell’ingombro dei balconi, la contestazione sarebbe infondata poiché sarebbe già stato dimostrato che nessuna invasione della proprietà pubblica si è verificata.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 150.000.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle censure dedotte.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Come si è già prospettato con ordinanza n. 1174/2010, con la quale è stata rigettata l’istanza cautelare, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Con il provvedimento impugnato, il Comune di Lesmo ha negato il rilascio del certificato di agibilità per una pluralità di autonome ragioni:

I. non conformità delle opere al permesso di costruire, quanto al materiale utilizzato per i serramenti;

II. mancanza del visto del vigili del fuoco e della certificazione energetica dell’edificio;

III. necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione relativa al p.r. "Erculitt", stipulata il 4.7.2009.

I motivi dedotti dalla ricorrente non incidono in toto sul provvedimento: in particolare, la carenza del visto dei vigili del fuoco e della certificazione energetica del fabbricato – sufficiente, da sola, a reggere l’atto impugnato – non viene ad essere in alcun modo contestata dal gravame proposto.

Inammissibili sono infatti le nuove censure, sollevate per la prima volta nella memoria depositata il 3 febbraio 2011, sia perché tardive, sia, soprattutto, perché contenute in una memoria non notificata all’amministrazione comunale (cfr. Cons. di St., IV, 15.9.2006, n. 5385).

Tale ragione di diniego non è poi utilmente gravata con le censure volta a far valere la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 (per mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto) e dell’art. 25, c. 2, d.P.R. n. 380/2001 (per mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento): la natura vincolata del provvedimento e la correttezza del contenuto dispositivo dell’atto – stante la necessità, non contestata, del visto dei vigili del fuoco e della certificazione energetica del fabbricato – escludono, invero, che tali violazioni possano portare all’annullamento dell’atto, ai sensi dell’art. 21 octies, l. n. 241/1990.

Siccome, per costante giurisprudenza amministrativa, è sufficiente un solo motivo, in caso di pluralità di motivi tra loro autonomi, a rendere legittimo il provvedimento amministrativo, e tale motivo non è stato ritualmente contestato, la domanda di annullamento deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse (Cons. St., Sez. V, 29.8.2006, n. 5039; 29.5.2006, n. 3259; Sez. IV, 26.4.2006, n. 2246; 26.4.2006, n. 2307).

La domanda di risarcimento dei danni va respinta poiché il danno subito dalla ricorrente non presenta i caratteri dell’ingiustizia, essendo incontestata la legittimità di una delle ragioni per le quali l’amministrazione ha negato il rilascio del certificato di agibilità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento e respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Lesmo, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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