Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20605 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rigetto.
Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 19.6.2006 è stato notificato alla "Salmarmi snc di Bellazzecca Elio & C. snc" (oltre che ai soci personalmente) un ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale descritta in epigrafe (depositata 3.5.2005) che ha disatteso l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 181/04/2002 che aveva pronunciato in materia di IVA relativa all’anno 1995.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.6.2011, in cui il PG ha concluso per l’inammissibilità (in subordine il rigetto) del ricorso.

2. i fatti di causa.

Con avviso di rettifica conseguente a PVC redatto da parte della GdF di Pesaro la Agenzia ha contestato alla società contribuente di avere ricevuto da tale "Coema srl" con sede in (OMISSIS) e tramite la Fano Chemical snc di Braccia Giovanni & C. (che risultava essere documentalmente la destinataria di tali fatture) fatture per operazioni inesistenti, con conseguente recupero da parte dell’Agenzia dell’IVA in tal modo illegittimamente detratta.

Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso detto provvedimento impositivo era stato accolto dalla CTP di Pesaro e l’appello interposto dall’Agenzia avverso l’anzidetta decisione era stato poi disatteso dalla CTR di Ancona, per quanto la contribuente non si fosse costituita in quella sede.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che doveva considerarsi infondata la censura di carenza di motivazione proposta dall’Agenzia a riguardo della decisione di primo grado (attese le idonee argomentazioni adottate dal giudicante) e nel senso che doveva pure ritenersi infondata la censura con cui la parte appellante sostanzialmente riteneva di poter fare carico al giudicante di un onere che invece ricade per intero sulle parti, e cioè l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa. Nella specie, la società contribuente aveva documentato con certificazione della CCIIA che la "Fano snc" nell’anno 1996 risultava ancora attiva, sichè appariva in tal modo smentita l’affermazione resa dal "terzo" alla GdF secondo cui la predetta società aveva cessato la propria attività a fine 1993. A fronte di ciò nulla aveva documentato l’Agenzia, che si era limitata ad affermare che le contestazioni fatte alla Sai marmi erano desumibili "da verbali in suo possesso", modalità con la quale l’appellante non aveva certo assolto al suo onere di prova.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 31.000,00, circa – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

6. Il motivo d’impugnazione. a) Il motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:

"Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54;

artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Dopo avere trascritto integralmente il PVC di data 19.7.1996 e dopo una ricostruzione non del tutto corrispondente al vero del tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, la parte appellante ha sostenuto che la CTR nulla ha osservato in ordine agli elementi di prova evidenziati dall’Ufficio, quali:

a) la circostanza emergente dal PVC della GdF di data 12.7.1996 (in particolare a pag. 3 di quest’ultimo) che la Fano Chemical srl non esisteva già più a decorrere dal 31.12.1993;

b) la circostanza emergente dalle risultanze dell’anagrafe tributaria che la anzidetta società risultava cessata, anche sotto il profilo fiscale, fin dal 31.2.1994;

c) la circostanza che tali elementi erano stati confermati dall’amministratore della Fano Chemical srl, sentito dalla GdF di Pesaro in data 15.7.1996;

d) la circostanza che la Fano Chemical non aveva una organizzazione atta alla lavorazione dei semilavorati in legno, siccome dedita al solo commercio all’ingrosso dei prodotti per la pulizia.

D’altronde, la CTR aveva anche errato nell’accogliere le "tesi" sviluppate in motivazione giacchè l’eventuale regolare pagamento della merce non poteva che considerarsi irrilevante (siccome proprio un apparente pagamento è elemento comune della fittizia operazione posta in essere dalle parti); così come era irrilevante la certificazione della Camera di Commercio. Infine era pure sbagliato l’assunto secondo cui l’onere di prova doveva ricadere sull’Ufficio, nel mentre – in presenza di una presunzione relativa – si doveva considerare maturata l’inversione della prova, così come è sempre a carico di chi invoca la detrazione IVA l’onere di fornire la prova dell’effettività della transazione.

Non si era trattato, infine, di testimonianza irritualmente acquisita al processo ma di dichiarazioni rese alla GdF di cui il giudicante poteva tenere idoneo conto ai fini del proprio convincimento.

Il motivo dianzi riassunto è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ed invero, per ciò che concerne l’aspetto della censura fondata sull’asserito vizio di motivazione, va messo in rilievo che il fulcro logico centrale della decisione impugnata è costituito dall’affermazione secondo cui nulla l’Agenzia aveva documentato in riferimento alla asserita inattività della menzionata Fano Chemical snc (per quanto invece la parte contribuente avesse prodotto in atti un certificato della Camera di Commercio attestante la consistenza attiva di quella), sicchè non vi è dubbio che – per censurare detta affermazione – la parte odierna ricorrente avrebbe dovuto anzitutto assumere l’onere di evidenziare se e dove siano state prodotte nel grado di merito del giudizio le prove della asserita condizione di inattività della predetta società.

Nulla di tutto ciò ha fatto l’Agenzia qui ricorrente, che si è limitata a prospettare l’esistenza delle prove e degli argomenti, senza affatto dimostrare che il giudice di appello ne disponesse e potesse perciò fondare su di esse il proprio convincimento.

In difetto di questo preliminare presupposto, non è dato di certo a questa Corte di verificare se il giudice di appello sia incorso in quel vizio motivazionale censurato dalla ricorrente (proprio sotto il profilo dell’omesso esame di rilevanti elementi di prova), sicchè non resta se non dichiarare inammissibile il ricorso così come proposto.

Identiche considerazioni valgono, d’altronde, anche per l’aspetto del ricorso incentrato sul vizio di violazione di legge, con riferimento al quale la parte ricorrente ha peraltro anche omesso di evidenziare quali puntuali prescrizioni (tra quelle genericamente e unitariamente invocate nella rubrica) il giudicante abbia violato, se non fosse per quella identificata con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

Quanto a quest’ultima disposizione, peraltro, la prospettazione di parte ricorrente è fondata appunto sulla violazione della norma consistita nel non avere il giudicante valorizzato le presunzioni fatte valere dall’Agenzia ai fini di invertire l’onere della prova in carico alla parte contribuente.

Senonchè, proprio la evidenziata violazione del principio di autosufficienza rende tale censura del tutto vanamente formulata, in difetto della possibilità per questa Corte di verificare se effettivamente le invocate presunzioni siano state tempestivamente e realmente dedotte dall’Ufficio in corso di causa.

Sempre in punto di violazione della norma di legge (che anche in questo caso pare riferita al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 così genericamente menzionato, così come genericamente è indicata la violazione che la pronuncia impugnata avrebbe fatto della disciplina in questione) la parte ricorrente assume che spetterebbe alla parte che invoca la detrazione "fornire la prova dell’effettività" del costo.

A fronte di siffatto laconico argomento, basterà evidenziare che è indirizzo prevalente di questa Corte la valorizzazione del principio secondo cui: "In materia di IVA, in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere. Ma, se l’amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate".

Di siffatti validi elementi si è detto – in precedenza – più volte, in punto di violazione del principio di autosufficienza, sicchè non è più il caso di ripetersi.

Nulla sulle spese di lite, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e rigetta il ricorso dell’Agenzia. Nulla sulle spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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