T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 1472

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ercati (in sostituzione di Grella) e Fabio Pellicani (in sostituzione di Pagano);
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento prot. n. 877 del 23.01.2010, il Comune di Lesmo ha inibito alla S.D. s.r.l. la realizzazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività presentata il 23.12.2009 – inerente lavori in variante al permesso di costruire n. 9/07 – ritenendo necessaria, per completare l’istruttoria della pratica, una integrazione documentale; l’amministrazione ha altresì richiamato gli obblighi di realizzare i serramenti e le tapparelle esterne in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle n.t.a. e di rispettare quanto previsto dall’art. 46 del r.e.c., con riferimento alla proiezione dei balconi d’angolo.

Con ricorso il presente ricorso, proposto a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, la S.D. s.r.l. chiede l’annullamento di tale atto e dell’art. 13, lett. B2) delle n.t.a. del p.r.g., nella parte in cui dispone che, nelle zone A, "le finestre dovranno avere serramenti in legno e sistemi di oscuramento preferibilmente con persiane. I serramenti delle vetrine dovranno essere realizzati preferibilmente in ferro con tassativa esclusione di materiali lucidi".

Questi i motivi di ricorso:

I. illegittimità in via derivata in ragione dell’illegittimità dell’ordinanza del 10.11.2009, per i motivi proposti con ricorso rg. 1348/2010;

II. violazione del principio di affidamento e sviamento di potere, violazione dell’art. 42, c. 9, d.P.R. n. 380/2001, poiché il provvedimento è stato assunto il 31° giorno dalla presentazione della d.i.a.;

III. illegittimità del provvedimento nella parte in cui assume che si sia verificata una violazione dell’art. 13 delle n.t.a.;

IV. nell’ipotesi in cui si ritenesse che le opere modificative dei materiali comportino una variazione rispetto al progetto, tale modifica sarebbe al più annoverabile come variante minore in corso d’opera ex art. 22, c. 2, d.P.R. n. 380/2001 e soggetta a semplice d.i.a., per cui l’unica sanzione applicabile sarebbe quella pecuniaria;

V. con riferimento alla proiezione dei balconi non si evidenziano le difformità rispetto alle prescrizioni dettate dal titolo edilizio;

VI. in via subordinata, illegittimità dell’art. 13 delle n.t.a., non consentendo in alcun modo diverse tipologie di materiale dei serramenti; prevalenza dell’art. 43 del r.e.c.; violazione dell’art. 41 Cost. e 832 c.c.;

VII. contraddittorietà tra i due provvedimenti impugnati.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 150.000.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito delle domande, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione del provvedimento nella parte in cui contesta la carenza documentale relativa al vano scala coperto. Inoltre – ad avviso dell’amministrazione – quanto alla contestazione delle irregolarità nelle sporgenze dei balconi e nei colori dei serramenti, il provvedimento impugnato contiene solo una reiterazione di un precedente invito alla regolarizzazione e non dispiega alcun effetto pregiudizievole: ciò in quanto la d.i.a. non ha effetti legittimanti in ordine alla posa dei serramenti in pvc, non essendo previsti nella relazione asseverata e, per quanto concerne le sporgenze dei balconi, la questione è stata successivamente chiarita e superata in contraddittorio con la ricorrente, come dato atto dall’amministrazione con nota del 18.2.2010.

All’udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevate dalla difesa dell’amministrazione resistente, sono fondate.

L’atto impugnato ha inibito l’inizio del lavori oggetto della d.i.a. in variante al permesso di costruire n. 9/07, ritenendo necessario completare l’istruttoria della pratica con l’elaborato grafico della copertura del vano scala di accesso esterno al piano interrato.

Il provvedimento ha inoltre richiamato l’obbligo di realizzare i serramenti in legno, in conformità alla previsione di cui all’art. 13 delle n.t.a. e di rispettare quanto alla proiezione a terra dei balconi l’art. 46 del r.e.c.

La ragione principale sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, e cioè quella relativa alla carenza documentale, non è stata oggetto di alcuna contestazione.

Siccome, per costante giurisprudenza amministrativa, è sufficiente un solo motivo, in caso di pluralità di motivi tra loro autonomi, a rendere legittimo il provvedimento amministrativo, e tale motivo non è stato contestato, il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29.8.2006, n. 5039; 29.5.2006, n. 3259; Sez. IV, 26.4.2006, n. 2246; 26.4.2006, n. 2307).

Il ricorso è, comunque, inammissibile per carenza di interesse anche per un’altra ragione.

Anche ove l’atto impugnato fosse annullato, la ricorrente non vedrebbe, difatti, soddisfatto l’interesse, fatto valere con il ricorso, alla realizzazione dei serramenti in pvc anziché in legno: la denuncia di inizio attività in questione non legittima difatti tale intervento poiché esso non è ricompreso tra quelli indicati nella relazione tecnica di asseverazione.

Ai sensi dell’art. 23, d.P.R. n. 380/2001, invero, costituiscono oggetto della d.i.a. le opere indicate nella relazione – rappresentate negli elaborati progettuali – "dichiarate conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti".

Poiché, nel caso di specie, la modifica del materiale e del colore dei serramenti è stata solamente rappresentata in una tavola di progetto allegata alla d.i.a. ma ad essa non è fatto alcun cenno nella relazione del tecnico, la denuncia di inizio attività non può abilitare la S.D. s.r.l. a realizzare tale intervento.

Conseguentemente priva di interesse è quindi, anche, l’impugnazione dell’art. 13 delle n.t.a.

Per le ragioni esposte la domanda di annullamento è, dunque, inammissibile.

L’istanza risarcitoria va respinta in quanto il danno del quale è chiesto ristoro – pari alla spesa sostenuta per i serramenti – non è legato da un nesso di causalità al provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento e respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la società ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Lesmo, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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