T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 1470 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. D. impugna l’ordinanza n. 4 del 3.2.2010 con cui il Comune di Chiesa in Valmalenco gli ha ordinato di demolire le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica sul fabbricato individuato in catasto al fg. 9, mappali 12 e 26, l’atto del 15.1.2010 con cui la p.a. ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire in sanatoria delle opere realizzate e l’ordinanza n. 2 del 18.1.2010 di sospensione dell’attività di rifugio alpino.

Queste le censure dedotte:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 2 e 10 bis, l. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e carenza dei presupposti;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 3.6.3 delle n.t.a., dell’art. 163, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona; violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione e presupposti di legge;

III. in subordine, violazione degli artt. 31 e 34, d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto dei presupposti di legge;

IV. in via subordinata, illegittimità costituzionale degli artt. 146, n. 4, secondo periodo, 167, nn. 1 e 4, 181, n. 1 ter, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 per violazione degli artt. 42 e 117 Cost.

All’udienza del 10 marzo 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata e dell’ordinanza di sospensione dell’attività di rifugio alpino, in quanto emesse a prescindere dall’esito del procedimento avviato con la presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza, il silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 è qualificabile come silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto e non come silenzio inadempimento all’obbligo di provvedere (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 26 maggio 2010; Consiglio Stato, sez. IV, 06 giugno 2008, n. 2691; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 14 giugno 2007, n. 1114; Consiglio Stato, sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 598).

Depone, invero, in tal senso il tenore letterale della menzionata disposizione, secondo cui "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata".

Quanto alla comunicazione del cd. preavviso di rigetto, lungi dall’impedire il perfezionarsi del silenzio, costituisce adempimento dovuto al fine di rappresentare all’istante le ragioni ostative poste alla base della decisione di diniego.

Neppure il parere espresso dalla commissione edilizia il 19.11.2009 ha inciso sulla formazione del silenziorigetto, trattandosi di un mero atto endoprocedimentale.

Le censure volte a contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione, nella parte in cui dispone la remissione in pristino, ai sensi dell’art. 167, d.lgs. n. 42/2004, poiché le opere sono state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sono infondate.

Il ricorrente ha realizzato le opere contestate in assenza, oltre che del permesso di costruire, anche dell’autorizzazione paesaggistica (tale non è il parere espresso dalla commissione edilizia il 19.11.2009): ai sensi dell’art. 167, d.lgs. n. 42/2004, legittimamente l’amministrazione ha disposto la remissione in pristino.

Né può condividersi quanto affermato dal ricorrente in ordine alla illegittimità comunitaria delle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 (artt. 146, 167 e 181) che limitano il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non potendosi certamente ritenersi in contrasto con il diritto comunitario norme volte a tutelare del paesaggio – bene tutelato dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e da convenzioni internazionali – le quali puniscono abusi che non sono meramente formali.

Le questioni di illegittimità costituzionale sollevate con riferimento ai medesimi articoli – oltre ad essere manifestamente infondate (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 09 dicembre 2008, n. 5737) – sono prive di rilevanza in quanto il ricorrente non risulta neppure avere presentato istanza volta ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

La legittimità del motivo sul quale si fonda l’atto impugnato – legato all’assenza dell’autorizzazione paesaggistica – è sufficiente giustificazione dello stesso, sicché è irrilevante l’esame delle censure addotte avverso l’altro motivo, attinenti il contrasto dell’intervento con le norme tecniche di attuazione.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Nulla sulle spese processuali, poiché l’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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