Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione C.G. quale parte civile nel processo a carico di R.F. in ordine al reato di falsità ideologica in atto pubblico, fatto del 21 dicembre 2002.

Oggetto della impugnazione è "il provvedimento emesso il 29 giugno 2010 dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la quale si riteneva ai sensi dell’art. 622 c.p.p. la competenza del giudice civile a decidere sulle questioni civili contenute nell’appello proposto dalla stessa parte civile" contro la sentenza di assoluzione del R..

Deduce la violazione di legge posto che la Corte di appello – sez. penale – era stata investita con sentenza di annullamento senza rinvio della Cassazione.

Quest’ultima aveva cioè censurato la decisione del giudice dell’appello in sede penale, consistita nel qualificare come inammissibile l’appello che la parte civile aveva proposto ex art. 576 c.p.p. senza enunciare gli effetti di carattere civile che intendeva perseguire.

La Corte di appello, nuovamente investita dalla Cassazione, aveva rilevato però che la competenza era del giudice civile ex art. 622 c.p.p., mandando l’istante per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente giudice civile.

Di tale provvedimento fuori udienza la parte civile si era lamentata col ricorso sostenendone la illegittimità anche perchè contravveniente al disposto della Cassazione che aveva individuato il giudice competente a seguito di annullamento.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.

Il ricorso è inammissibile.

E’ costante in giurisprudenza l’orientamento secondo cui nel processo penale la "parte" legittimata a presentare personalmente ricorso per cassazione, secondo la previsione dell’art. 613 c.p.p., comma 1, è soltanto l’imputato mentre gli altri soggetti, portatori di interessi diversi, sottostanno alla regola generale secondo cui il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione (Rv. 230022).

Il principio trova autorevoli precedenti nelle conformi decisioni delle Sezioni unite della Cassazione secondo cui la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo (Sez. U, Sentenza n. 24 del 16/12/1998 Cc. (dep. 19/01/1999) Rv. 212076).

Ancora le stesse Sezioni unite hanno ribadito che la disposizione di cui all’art. 613 cod. proc. pen., secondo la quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell’impugnazione, che la norma di cui all’art. 571 c.p.p., comma 1, riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall’imputato, non risultano in essa contemplati (Sez. U, Sentenza n. 19 del 21/06/2000 Cc. (dep. 13/07/2000) Rv. 216336).

Nel caso di specie la parte civile C.G. ha sottoscritto personalmente il ricorso senza avvalersi per l’incombente, come invece avrebbe dovuto, della assistenza di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *