Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22748 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tt. DE SANTIS F.: inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione V.G. quale persona offesa nel procedimento iscritto a carico di C.R. in ordine ai reati di tentata violenza privata, violazione di domicilio e ingiuria.

Oggetto della impugnazione è il decreto di archiviazione emesso "de plano" dal Gip di Palermo, il 14 maggio 2010, dopo avere riconosciuto come inammissibile la opposizione proposta dalla persona offesa avverso al richiesta di archiviazione del PM. Deduce:

1) la violazione del contraddittorio per avere il Gip omesso di disporre la discussione orale nel contraddittorio delle parti.

Il Gip, invero, aveva proceduto de plano nonostante la rituale opposizione della parte offesa, facendo leva sul criterio della completezza delle indagini e della assenza della indicazione di indagini suppletive della opposizione della persona offesa.

Avrebbe dovuto invece considerare che un simile criterio è stato ritenuto, dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 95 del 1997, non l’unico idoneo a presiedere alla decisione in esame. Ulteriore e valido criterio è quello della capacità dell’opponente di rappresentare una valutazione dei fatti diversa da quella posta a base della richiesta di archiviazione. E ciò in quanto è stato riconosciuto in capo all’opponente il "diritto all’ascolto";

2) la assenza di motivazione sulla infondatezza della notizia di reato. Il PG presso questa Corte ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

In data 8 marzo 2011 è pervenuta una memoria di replica del ricorrente.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio in ossequio ai rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1997 citata dal ricorrente, il condivisibile principio secondo cui nell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., l’omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l’inammissibilità.

Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall’art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice.

Nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell’art. 409 c.p.p., comma 2, l’udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall’art. 410 cod. proc. pen..

Resta fermo, tuttavia, l’uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l’infondatezza della notizia di reato. (Sez. 6, Sentenza n. 19039 del 14/01/2003 Cc. (dep. 23/04/2003) Rv. 225248). Massime precedenti Conformi: N. 5144 del 1998 Rv. 210060, N. 142 del 2000 Rv. 217416, N. 2792 del 2000 Rv.

220538, N. 2792 del 2000 Rv. 220538.

In conclusione, il dictum del giudice delle leggi, recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, è nel senso di impedire che sia ritenuta in astratto inammissibile una opposizione a richiesta di archiviazione, sol perchè non fondata sulla indicazione di investigazioni suppletive: ciò che si verifica quando tali investigazioni siano invece complete o comunque non necessarie in relazione al titolo del reato (si fa riferimento nella sentenza del giudice delle leggi, a mò di esempio, al reato di diffamazione).

Infatti, afferma la Corte costituzionale che "l’opposizione motivata dalla incompletezza delle indagini del pubblico ministero non è l’unico strumento per contrastare la richiesta di archiviazione".

Il diritto al passaggio alla discussione camerale però non è assoluto nel caso descritto poichè sia la sentenza del giudice della L. n. 95 del 1997 che le decisioni della giurisprudenza di legittimità che l’hanno recepita indicano come condizione, per l’opponente, nel caso descritto, che le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti.

Hanno evidenziato i giudici della Corte costituzionale e della Cassazione che "nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato. Ove le argomentazioni della persona offesa siano convincenti, il giudice deve comunque fissare l’udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 409, comma 2, peraltro espressamente richiamato dall’art. 410 c.p.p., comma 3, così assicurando alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari".

In altri termini, come bene sottolineato anche dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, il rilievo che l’indicazione dell’investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità, non preclude l’uso del potere interdittivo nei casi in cui il giudice verifichi l’infondatezza della notizia di reato.

Nel caso di specie però, il detto potere interdittivo risulta non correttamente esercitato poichè il giudice non ha comunque motivato in alcun modo, se non ricorrendo ad una affermazione apodittica, in ordine alla presunta infondatezza della notizia di reato.

Risulta, in conclusione, che il mancato passaggio al contraddittorio col rito camerale non appare giustificato nè da una corretta rilevazione di inammissibilità della opposizione nè da una altrettanto completa enunciazione delle ragioni della infondatezza della notizia di reato.

Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al giudice a quo perchè proceda attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.

Annulla il decreto di archiviazione impugnato con rinvio al Gip del tribunale di Palermo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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