T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 1466 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comitato 1° marzo Pozzuolo Martesana e Legambiente Lombardia onlus impugnano le delibere di adozione e di approvazione del p.g.t. indicate in epigrafe, deducendo una pluralità di motivi.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pozzuolo Martesana e la controinteressata I. s.r.a. i quali, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, hanno formulato eccezioni di rito.

Il Comune ha, altresì, proposto ricorso incidentale avverso la delibera della Giunta Provinciale n. 1106 del 20.12.2006, ove sia interpretata come contenente una valutazione del p.g.t. non di indirizzo ma prescrittiva e vincolante.

All’udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con nota depositata il 1° marzo 2011, i difensori dei ricorrenti, dell’amministrazione comunale e della controinteressata hanno dichiarato, congiuntamente, per conto dei loro assistiti, di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso principale è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Analoga valutazione va espressa con riferimento al ricorso incidentale.

Sussistono giusti motivi – in considerazione anche dell’accordo delle parti sul punto – per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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