T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 1463 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso, presentato alla notifica il 18 febbraio 2009 e depositato il successivo 23 marzo 2009 l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituito il Comune di Prata Camportaccio, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardività, poiché il diniego impugnato sarebbe stato notificato all’interessata in data 17.12.2008 mentre l’odierno ricorso sarebbe stato presentato alla notifica il 18.02.2009 e, quindi, oltre il termine di decadenza di giorni 60.

Con ordinanza n. 439 del 2.04.2009 la Sezione, pur dando atto dell’esistenza della questione relativa alla tempestività del ricorso, rilevata d’ufficio in sede cautelare, ha disposto incombenti istruttori, individuando nell’Agenzia del Territorio l’organismo cui affidare la verificazione;

Con ordinanza n. 837 del 02.07.2009 la Sezione ha accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità comunale, la formulata domanda cautelare.

Il Collegio – giunto all’esame del merito dell’odierno ricorso – non può che esaminare, preliminarmente, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, già rilevata d’ufficio nel corso della Camera di Consiglio del 2 aprile 2009 e successivamente sollevata anche da parte dell’amministrazione comunale (cfr. la memoria del 4.04.2011 della difesa resistente).

L’eccezione è fondata.

Dalla documentazione versata in atti risulta chiaramente come l’ordinanza di demolizione datata 16.12.2008 sia stata notificata all’esponente in data 17.12.2008 (cfr. doc. n. 10 all. parte ricorrente). L’azione di annullamento di tale atto, a tutela dell’interesse legittimo oppositivo dell’istante, avrebbe dovuto, pertanto, intervenire (ex art. 29 c.p.a.) entro la data del 16 febbraio 2009 (posto che il 60° giorno, coincidente col 15 febbraio 2009, cadendo di domenica, avrebbe dovuto essere posticipato al giorno seguente non festivo, ex art. 52 ult.co. c.p.a.).

Risulta, tuttavia, dalla medesima documentazione agli atti di causa, che l’odierno ricorso è stato presentato alla notifica soltanto in data 18 febbraio 2009 e, dunque, oltre il termine di decadenza, come sopra specificato.

Ne consegue, inevitabilmente, la pronuncia di irricevibilità per tardività dell’odierno gravame.

Deve essere respinta, invece, la domanda risarcitoria che, introdotta nel ricorso introduttivo senza alcuna specificazione né per l’an, a proposito degli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c., né per il quantum, non risulta neppure successivamente coltivata da parte della difesa esponente.

Sulle spese il Collegio, in considerazione della natura dell’odierna pronuncia e della complessa attività istruttoria scaturita dalla cognizione in sede cautelare del gravame, ritiene equo disporne la compensazione fra le parti costituite. Resta salva la liquidazione delle spese della verificazione, da porre a carico della parte ricorrente, che verrà disposta con separato decreto dal Presidente, all’atto della presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso da parte dell’organismo verificatore.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Respinta la domanda risarcitoria.

Spese compensate, salvo quelle per la verificazione, da liquidarsi con separato decreto ai sensi dell’art. 66 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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