Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20596 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Firenze ha richiesto alla società sportiva G. S. Floriagafir il pagamento dell’imposta di occupazione di suolo pubblico in relazione alla manifestazione denominata "Festa dello Sport", tenutasi nei giardini comunali di (OMISSIS) nella primavera estate (OMISSIS). La CTR della Toscana ha accolto l’impugnazione della società contribuente. Il Comune ricorre avverso la sentenza deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 49. La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su allegazioni di fatto in contrasto con l’accertamento del giudice impugnato e comunque privo di autosufficienza.

Si sostiene che la "Festa dello Sport" è stata tenuta anche al di fuori degli spazi in concessione alla società Floriagafir, che sarebbero esclusivamente quelli occupati dagli impianti sportivi, e che la concessione avrebbe escluso ogni uso degli impianti diverso da quello della pratica sportiva specifica per ognuno di essi. La CTR ha viceversa ritenuto che oggetto della concessione fosse l’intera superficie dei giardini nei quali gli impianti sono installati, e che la società sportiva fosse dalla concessione "autorizzata ad agire liberamente, nel rispetto delle convenzioni e sotto le indicazioni del quartiere (OMISSIS), circostanze che risultano rispettate". Ha pertanto affermato che "In tale contesto è irrilevante, ai fini dell’occupazione del suolo, che l’attività collegata ai festeggiamenti concordati con lo stesso comune tramite il quartiere 2 abbiano avuto o meno fini di lucro …".

Tale fondamento della decisione avrebbe dovuto essere contestato dimostrando il diverso, più limitato contenuto dell’atto concessorio, riproducendone il tenore letterale e specificando che esso era stato fatto risultare anche nel giudizio di merito.

Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800 per onorari e 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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