T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-06-2011, n. 1451 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Sindaco del Comune di Olgiate Molgora ha dettato disposizioni per la regolamentazione delle sale da gioco ove sono ubicati apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro;

costituitasi in giudizio, l’Amministrazione comunale resistente ha depositato copia del provvedimento prot. n. 6647 del 21 maggio 2011, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata, per la necessità dell’effettuazione di un approfondimento giuridico;

Ritenuto che

il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato abbia determinato la cessazione della materia del contendere;

in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’amministrazione resistente debba essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, in quanto è opinione del Collegio che l’ordinanza sia stata emessa in violazione dell’art. 54 del TUEL: in particolare non sono state adeguatamente illustrate le situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana che la stessa avrebbe dovuto fronteggiare.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese di causa che vengono quantificate in euro 1.000,00 oltre IVA e c.p.a. se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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