Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20595 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.M.T. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell’imposta ICI versata al Comune di Chiavari per gli anni 1997 e 1998, motivata sul rilievo che negli anni in riferimento l’immobile oggetto della pretesa tributaria non apparteneva ad essa contribuente ma alla di lei madre. Il Comune oppose in giudizio che gli accertamenti erano stati emanati sulla scorta della dichiarazione della stessa contribuente, ed erano divenuti definitivi non essendo stati impugnati. CTP e CTR hanno accolto la domanda di rimborso. Il Comune ricorre avverso la sentenza della CTR lamentando che la stessa omette ogni motivazione in relazione alla proprie difese, che avevano formato oggetto dei motivi d’appello, e viola la normativa posta in tema di autotutela degli uffici tributari (D.L. n. 564 del 656, art. 2 quater), configurando come obbligatorio dei confronti del contribuente l’esercizio del potere discrezionale di annullamento di atti ormai definitivi.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. La CTR ha osservato che "la circolare n. 198 del 5/8/1998 del Ministero delle finanze invita gli uffici a procedere all’annullamento, in via di autotutela, nel caso in cui ricorrono i presupposti di legge" e che "nella fattispecie il presupposto di legge esiste in quanto l’immobile non era nel possesso della ricorrente bensì della di lei madre". La motivazione trascura che, nella specie, era pacifico che gli accertamenti erano divenuti definitivi. E che in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo divenuto ormai definitivo (Cass. S.U. 3698/2009).

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa decisa nel merito col rigetto dell’originario ricorso della contribuente introduttivo della lite, non essendo necessari altri accertamenti di fatto.

Gli esiti contrastanti dei giudizi di merito e le ragioni della controversia inducono a compensare le spese del processo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario della contribuente, introduttivo della lite. Compensa le spese di tutto il processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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