T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-06-2011, n. 1427 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 24 marzo 2011, la società ricorrente lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha impugnato la determinazione negativa tacita assunta dal Comune di SAN GIULIANO MILANESE, in ordine all’istanza di accesso, presentata in data 19 gennaio 2011, avente ad oggetto: "tutti gli atti di impegno di spesa assunti dal comune di SAN GIULIANO MILANESE per il finanziamento dei lavori rientranti nel piano triennale di opere pubbliche del Comune medesimo e di cui all’elenco di opere allegato all’istanza".

Non si sono costituite in giudizio l’amministrazione resistente e le altre parti intimate.

La causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza camerale.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come noto, è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A. e trova applicazione in ogni tipologia di attività della P.A. Occorre, peraltro, ricordare che il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l’altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso, questione quest’ultima che involge i profili della legittimazione sostanziale e dell’interesse ad agire. In particolare, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, rimane fermo che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva legittimante. Quest’ultima è costituita da una "situazione giuridicamente rilevante" (comprensiva anche degli interessi diffusi) e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza. L’interesse, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, tuttavia, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto" (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato 27 ottobre 2006 n. 6440). E’ bene specificare che la posizione legittimante, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa. Deve ritenersi, a questa stregua, che l’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990, quando parla di "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso", si riferisca alla sussumibilità della pretesa concreta in una fattispecie normativa, secondo una valutazione prognostica e secondo un rapporto di chiara percepibilità. La previsione non fa invece riferimento a ipotesi in cui la pretesa vantata non è a prima lettura riconducibile ad una previsione normativa, ma potrebbe esservi ricondotta in virtù di una particolare interpretazione che potrebbe essere affermata in un giudizio sulla pretesa (recentemente, a questo proposito, cfr. C. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009 n. 5625).

2.2. Nella specie, l’interesse giuridicamente rilevante della società ricorrente sussiste senza dubbio alcuno, in quanto la richiesta di accesso è finalizzata a ricostruire i flussi dei finanziamenti pubblici per mezzo dei quali avrebbero dovuto essere liquidati i corrispettivi relativi ai lavori che essa ha realizzato nell’interesse dell’ente (corrispettivi in parte non ancora corrisposti). In particolare, gli atti comunali di impegno di spesa riguardano le opere pubbliche che la ricorrente ha eseguito su incarico di G.P.E.L. SRL (società controllata da GENIA SPA, la quale a sua volta è interamente posseduta dal Comune di SAN GIULIANO MILANESE), ma senza dubbio nell’interesse dell’Amministrazione comunale, in quanto finalizzati all’attuazione del suo piano triennale di opere pubbliche. L’interesse qualificato all’accesso, quantomeno, può ravvisarsi strumentalmente all’azione per il recupero forzoso delle somme di cui è ancora creditrice.

2.3. Il ricorso va, dunque, accolto. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di diniego tacito impugnato e l’ordine in capo all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente copia dei documenti richiesti nel termine indicato in dispositivo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ORDINA al Comune di SAN GIULIANO MILANESE di consentire alla ricorrente la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti in epigrafe, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

CONDANNA il Comune di SAN GIULIANO MILANESE al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquida complessivamente in Euro 800,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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