T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-06-2011, n. 1426 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 12 aprile 2011, l’amministrazione ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il sopravvenuto riconoscimento (con circolare del 7 gennaio 2011, la quale prende atto del parere reso dal Consiglio di Stato, commissione speciale, del 4 ottobre 2010) dell’emolumento richiesto dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2011, il ricorrente ha confermato l’anzidetta circostanza.

2. Ai sensi dell’art. 34, V comma, c.p.a., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta".

3. Nella specie, il riconoscimento, con circolare del 17 gennaio 2011, della monetizzabilità anche dei giorni di congedo ordinario maturati durante il periodo di infermità o malattia cui consegua, senza soluzione di continuità, la cessazione del servizio, soddisfa integralmente la pretesa azionata.

4. Residua la questione delle spese, rispetto alle quali il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale tra le parti, attesi i contrasti giurisprudenziali registrati sul punto.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA la cessazione della materia del contendere.

COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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