T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-06-2011, n. 1425 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il giorno 2 settembre 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per esaurimento del punteggio di cui all’art. 126 bis d.lgs. 285/1992. In particolare, l’esponente deduceva di non aver ricevuto alcuna notificazione delle contravvenzioni comportanti la perdita di ben nove punti e neppure alcuna comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida relativa alla decurtazione dei punti operata nei suoi confronti. Pertanto, sosteneva di non avere avuto alcuna contezza dei punti che residuavano sulla sua patente di guida.

2. La Sezione, con sentenza in forma semplificata n. 4952 del 3 novembre 2009: – rilevato che l’istruttoria svolta e la documentazione acquisita confermavano la tesi sostenuta in ricorso, non avendo l’amministrazione, seppure a ciò specificatamente sollecitata dal Collegio, offerto alcuna prova di avere operato le comunicazioni e notificazioni previste inderogabilmente dalla legge (cfr. relazione dell’amministrazione depositata il 18 settembre 2009); – ritenuto che le omissioni suddette concretavano, dunque, il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non era stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il ricupero dei punti sottratti; ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento impugnato e condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

La sentenza è passata in giudicato.

3. Con il presente ricorso, depositato il giorno 11 marzo 2011, il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia eseguito alcun provvedimento diretto alla riattribuzione dei 9 punti decurtati.

4. Il ricorso è infondato.

Il vincolo conformativo discendente dalla sentenza di questo Tribunale, derivante dall’annullamento del provvedimento di revisione patente, era quello di consentire il recupero del punteggio tramite la frequentazione degli appositi corsi (senza la necessità, evidentemente, di dover conseguire ex novo la patente). Difatti, come precisato nella pronuncia, la violazione dell’obbligo di comunicazione delle singole variazioni di punteggio rileva ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse e che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.

La decurtazione del punteggio discende, tra l’altro, da una attività di accertamento e contestazione di infrazione rispetto alla quale neppure sussiste la giurisdizione amministrativa.

5. Nulla per le spese di lite, non essendosi l’amministrazione resistente costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

RIGETTA il ricorso;

NULLA per le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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