Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20591 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Gruppo Zeppieri Costruzioni srl impugna con ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, la sentenza della CTR del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 375 del 30.5.2007, con la quale veniva rigettato l’appello della medesima contro quella resa dalla commissione tributaria provinciale di Frosinone, che a sua volta aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor relative all’anno 1995, recuperando a tassazione un maggior reddito. Il giudice del gravame osservava che l’atto impositivo si basava su dati emersi dalla stessa contabilità della contribuente, cui era stato applicato un ricarico maggiore corrispondente a quello praticato dalla stessa Gruppo Zeppieri Costruzioni per altre vendite effettuate in diversa annualità. Il Ministero dell’economia, resiste con controricorso.
Motivi della decisione

A) Preliminarmente va esaminata la prima eccezione, avente carattere pregiudiziale, sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, perchè proposto solo nei confronti del Ministero, che non era parte nel giudizio di appello.

La questione è fondata, dal momento che l’avere la ricorrente evocato in giudizio soltanto il Ministero, che non era parte in quello di appello, comporta la inammissibilità del ricorso, che tuttavia non rimane sanata dalla costituzione dell’agenzia, l’unica legittimata passiva in quello presente, non verificatasi. Invero anche il Supremo Collegio ha più volte statuito che in tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell’agenzia delle entrate, in epoca successiva al 1 gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituito in primo grado, la notifica del ricorso in cassazione effettuata solo a questo è da considerarsi inesistente. L’eventuale costituzione in giudizio dell’agenzia delle entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma soltanto "ex nunc", e pertanto l’inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione. Nel caso in esame tuttavia il controricorso risulta si tempestivo, ma proposto dal soggetto non legittimato, che giustamente ha sollevato l’eccezione in argomento (V. pure Cass. Sentenze n. 26321 del 29/12/2010, n. 1123 del 2009). Anche questa Corte più specificamente al riguardo ha statuito che a seguito dell’istituzione dell’agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l’assunzione da parte dell’agenzia stessa della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 agli uffici periferici del dipartimento delle entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, spetta all’agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali. Pertanto la proposizione dell’appello, dopo la predetta data, da parte (o nei confronti) dell’agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello nei confronti dell’agenzia è inammissibile se proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale, senza che possa essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agenzia delle entrate, presupponendo siffatto provvedimento la sussistenza di una legittimazione passiva, sia pure concorrente, del Ministero stesso (V. pure Cass. Sentenza n. 9004 del 16/04/2007, Sezioni Unite: n. 3116 del 2006).

B) L’altra eccezione relativa alla inidoneità del quesito, perchè formulato in modo generico, rimane assorbita.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio a favore del controricorrente, liquidate in Euro 700,00 (tremilasettecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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