Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-06-2011, n. 22504 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza 12/1/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere, adottata, il precedente giorno 1, dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di C. V. in relazione ai reati di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen. (capo A: così qualificata l’imputazione ex art. 575 cod. pen. ritenuta dal Gip) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis (capo B).

Il Giudice del riesame chiariva che l’indagato, ospite della Comunità di recupero "(OMISSIS)", aveva acquistato alcune dosi di eroina con elevato grado di purezza e ne aveva ceduto parte ad altri due ospiti della Comunità, tali D.G.M. e F. S., che, dopo averla assunta per via endovenosa, erano stati colti da malore ed erano deceduti.

Ravvisava in tale ricostruzione dei tatti, operata sulla base delle testimonianze acquisite e delle ammissioni dello stesso C., un indubbio quadro di gravità indiziaria a carico di quest’ultimo e riteneva che la cautela personale di maggiore rigore era imposta dall’esigenza di scongiurare il pericolo d’inquinamento probatorio, essendo ancora in corso le indagini per chiarire i vari aspetti della vicenda, nonchè dall’esigenza di neutralizzare il rischio di reiterazione di delitti della stessa specie, reso concreto dalla "gravità della condotta" e dalla "personalità dell’indagato". 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il C. e ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, e vizio di motivazione sotto il profilo che l’acquisto della sostanza stupefacente era stato preventivamente concordato tra i vari ragazzi facenti parte dello stesso gruppo, ivi comprese le due vittime, col chiaro intento di farne uso personale;

2) inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale, con riferimento all’art. 586 in relazione all’art. 589 cod. pen., non essendo stati acquisiti elementi a dimostrazione di una sua effettiva colpa, intesa come percezione del pericolo concreto connesso all’assunzione della dose di droga da parte dei soggetti cessionari;

3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura.

3. Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

3.1. Non hanno pregio i primi due motivi, con i quali si censura la ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico del C. in ordine alle ipotesi di reato formulate. L’ordinanza impugnata, facendo buon governo della legge penale, riposa su un apparato argomentativo che, in stretta aderenza alle emergenze d’indagine sino ad ora acquisite, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in ordine a tale specifico aspetto.

Il ruolo essenziale e decisivo avuto dall’indagato nell’acquisto della sostanza stupefacente e nella successiva cessione della stessa ad altri ospiti della Comunità "(OMISSIS)", nonchè la riconducibilità della morte del D.G. e del F. – per quanto è emerso dai primi accertamenti – all’assunzione della sostanza ricevuta dall’indagato confortano – allo stato – l’ipotesi accusatoria, anche in considerazione del particolare contesto in cui le condotte furono poste in essere, vale a dire all’interno di una Comunità di recupero che ospitava soggetti sottoposti a cure per gli indubbi problemi psichici di cui erano portatori.

3.2. Merita accoglimento la doglianza relativa alle esigenze cautelari e al connesso problema dell’adeguatezza della misura.

Su tali punti, la pronuncia di riesame è meramente assertiva.

Ed invero, quanto al ravvisato pericolo d’inquinamento delle indagini in corso, non si indicano le specifiche circostanze di fatto sintomatiche della concretezza di tale pericolo e riferibili ad eventuali iniziative dell’indagato.

Quanto al rischio di reiterazione di reati della stessa specie, non si approfondisce la valutazione della personalità dell’indagato, sotto i profili del disagio esistenziale dallo stesso vissuto, della sua incensuratezza, della dimostrata sensibilità nel tentare di soccorrere immediatamente i suoi due amici, del comportamento collaborativo e leale tenuto nell’immediatezza del fatto.

La scelta della misura cautelare più rigorosa, come l’unica adeguata, è ancorata unicamente alla gravità dei fatti per cui si procede e non si prendono in considerazione soluzioni alternative, rapportate ad una valutazione del comportamento che l’imputato, in quanto ammonito dalla esperienza in esame, potrà tenere in futuro.

4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, con riferimento ai punti che precedono, essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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