Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-06-2011, n. 22503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gup del Tribunale di Nola, con sentenza 22/9/2010, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di C.C., Ca.Gi. e F.L., in ordine al reato di falsa testimonianza, nonchè nei confronti del primo anche in ordine al reato di cui all’art. 642 c.p., comma 2, per tardività della querela.

I fatti, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, vanno così ricostruiti: il C. aveva denunciato, in data 13/5/2005, alla Compagnia di assicurazioni "AXA" il sinistro stradale, mai avvenuto, tra il ciclomotore da lui condotto e l’autovettura della International Security srl, conseguendo il relativo indennizzo;

nell’ambito del giudizio civile svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Sant’Anastasia, il Ca. e il F., su istigazione del C., avevano reso, in data 10/5/2006, testimonianza falsa, affermando – contro il vero – di avere assistito a detto sinistro e di avere constatato le lesioni riportate, nell’occasione, dal C..

Il Gup giustificava la conclusione alla quale perveniva, rilevando che l’atto di denuncia-querela contro gli imputati era stato proposto in data 24/12/2009, vale a dire a notevole distanza di tempo dal momento in cui i fatti in essa esposti erano pervenuti nella piena cognizione della Compagnia assicurativa, che aveva preso parte al giudizio civile e aveva, quindi, avuto modo di apprendere ogni aspetto della vicenda.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola e il Procuratore Generale di Napoli.

Entrambi hanno lamentato l’erronea applicazione della legge penale (art. 124 in rel. all’art. 372 cod. pen.) con riferimento al reato di falsa testimonianza, che è procedibile d’ufficio e non ad istanza di parte, sicchè evidente era la svista in cui era incorso il Gup. Il secondo ha dedotto, inoltre, l’erroneità della decisione anche in relazione al reato di cui all’art. 642 c.p., comma 2, ascritto al solo C., assumendo che la querela doveva ritenersi tempestiva, considerato il momento in cui la parte offesa aveva "avuto conoscenza precisa, certa ed effettiva del fatto delittuoso". 3. I ricorsi sono fondati, con riferimento al motivo comune.

Il reato di falsa testimonianza ascritto ai tre imputati è procedibile d’ufficio e non a querela di parte, con l’effetto che erronea è la decisione in verifica nella parte in cui perviene alla declaratoria di non luogo a procedere in ordine a tale illecito, così come rispettivamente ascritto agli imputati, per essere stata proposta tardivamente la querela.

Generica e comunque manifestamente infondata è la doglianza del Procuratore Generale ricorrente sulla declaratoria di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 642 c.p., comma 2, perseguibile a querela di parte. Al riguardo, la pronuncia del Gup da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni in fatto che inducono a ritenere tardiva l’istanza di punizione, sottolineando, in particolare, che la Compagnia di assicurazioni "AXA", essendo stata parte nel giudizio civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni relativa al presunto sinistro stradale, aveva avuto precisa e completa cognizione, sin da quell’epoca, della falsa denunzia del sinistro medesimo. Tale puntuale e decisivo argomento non viene neppure preso in considerazione dal P.G. ricorrente.

La sentenza impugnata deve, pertanto, limitatamente ai reati di falsa testimonianza articolati ai capi a) e b), essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Nola. Il ricorso del P.G. deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai capi a) e b), e rinvia al Tribunale di Nola per nuova deliberazione. Rigetta nel resto il ricorso del P.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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