T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato sulla base dell’inesistenza del datore di lavoro che era stato indicato nell’istanza di rinnovo.

Il ricorso è articolato su due motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 e l’insufficienza della motivazione poiché i controlli sull’attività lavorativa sono stati compiuti dopo un anno dalla presentazione dell’istanza e non nei venti giorni previsti dall’art. 5,comma 9, D.lgs 286\98.

La circostanza che non siano stati versati i contributi previdenziali non può essere imputata al ricorrente che ha instaurato una causa previdenziale a tal fine.

In ogni caso è sopraggiunta una nuova occupazione per il ricorrente che da sola giustifica la concessione del rinnovo richiesto.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 30 D.lgs. 286\98 perché il ricorrente avrebbe comunque diritto Ad un permesso per motivi di famiglia essendo residente stabilmente da vent’anni in Italia ed avendo sette figli; inoltre la moglie è regolarmente residente e titolare di una propria impresa da molti anni. L’amministrazione avrebbe dovuto motivare sul perché ai sensi dell’art. 5,comma 9, D.lgs. 286\98 non poteva valutare la possibilità di concedere un permesso ad algtro titolo.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 8.7.2008 veniva accolta l’istanza di sospensiva perché non erano stati valutati documenti attinenti ad un’attività di lavoro in essere prima dell’emissione del provvedimento impugnato.

Il ricorso non merita accoglimento.

Dagli accertamenti successivamente effettuati è risultato che la ditta della moglie del ricorrente non ha aperto nessuna posizione assicurativa presso gli enti previdenziali e oltretutto non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi dal ricorrente.

E’ ragionevole ritenere che il rapporto di lavoro segnalato dallo stesso sia fittizio e quindi risulta provata la mancanza di redditi leciti in capo allo stesso con cui assicurare il proprio mantenimento in Italia.

Inoltre lo stesso è stato condannato per il reato di sequestro di persona e detenzione di armi che ne dimostra altresì la pericolosità sociale.

Il provvedimento pertanto deve essere confermato con conseguente rigetto del ricorso.

Visto l’esito del giudizio cautelare appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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