Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 07-06-2011, n. 22515

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 15.1.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Modena del 17.12.2001 di condanna del ricorrente per riciclaggio e falso ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Si tratta del riciclaggio di una vettura acquistata da parte del sig. C. dal ricorrente G.. La vettura dopo un controllo presentava all’interno dello sportello sinistra una targhetta riportante il numero originario del telaio che corrispondeva ad una vettura oggetto di furto al sig. M.. Il veicolo relitto era risultata una vettura Chrysler incidentata, i cui dati identificativi erano stati usati per camuffare il veicolo rubato al M., poi riemmesso nel mercato. L’auto era stata venduta dalla Time out a L.F., acquistata dal G., trasportata presso un’autofficina ove però non venivano operati lavori e poi trasportata dal G. e dal carrozziere P. poi deceduto.

La tesi per cui sarebbe stato quest’ultimo ad eseguire i lavori veniva esclusa alla luce delle stesse dichiarazioni del G. che aveva dichiarato di avere seguito, giorno dopo giorno, i lavori effettuati dal P..

Per la Corte territoriale era superflua la perizia richiesta in quanto i numeri della targhetta ritrovata portavano con certezza alla vettura rubata al M..

Ricorre l’imputato che con il primo motivo deduce che il reato sub c) era prescritto.

Con il secondo motivo allega la mancata assunzione di una prova decisiva: la chiesta perizia era essenziale per stabilire il numero di telaio.

Con il terzo motivo si deduce che ciò che era emerso era solo la collocazione di portiere della vettura rubata evidentemente eseguita dal carrozziere P.. Lo stesso ispettore Le. aveva dichiarato che era stato impossibile risalire al numero di telaio originario.

Con il quarto motivo si deduce che il danno liquidato era eccessivo in quanto non parametrato sull’effettivo valore della vettura e non spettava la rivalutazione di cui non era stata offerta alcuna prova.
Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato: in effetti, anche tenuto conto delle sospensioni, il reato sub c) risulta prescritto prima della decisione in grado di appello.

Circa il secondo motivo lo stesso appare infondato in quanto la Corte territoriale ha già osservato con argomentazioni persuasive e logicamente coerenti che la chiesta consulenza era del tutto superflua in quanto si era già arrivati ad identificare la vettura sottratta al M. come quella oggetto di riciclaggio da parte del ricorrente.

Le censure sviluppate nel terzo motivo sono di merito e meramente ipotetiche; appare assurdo che qualcuno si sia limitato a montare le sole portiere di una vettura rubata e la Corte territoriale ha già esaurientemente e logicamente spiegato perchè è del tutto implausibile ascrivere la responsabilità del "taroccamento" della vettura al carrozziere (deceduto) del ricorrente, posto che lo stesso G. ha riferito di avere sorvegliato i lavori giorno dopo giorno.

Anche nel quarto motivo si muovono censure meramente di merito: il criterio per il calcolo del risarcimento dei danni appare razionale ed oggettivo; le critiche sono meramente generiche e non comprovate.

Il punto della concessa rivalutazione non è stato sollevato nei motivi di appello.

Conclusivamente si deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub c) perchè estinto per prescrizione e deve limarsi la relativa pena inflitta in continuazione di mesi uno ed L. 50.000 di multa. Va rigettato nel resto il ricorso.

Va condannato il ricorrente alla rifusione in favore della costituita parte civile Vittoria Assicurazioni spa delle spese sostenute in questo grado del giudizio, liquidate in complessive Euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub c) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena inflitta in continuazione di mesi uno di reclusione e L. 50.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della costituita parte civile Vittoria assicurazioni s.p.a. delle spese sostenute in questo grado del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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