T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1457 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava con tre i motivi di ricorso il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno poiché il datore di lavoro indicato era risultato inesistente.

Il primo denuncia il difetto di motivazione poiché non si è dato atto che il ricorrente ha sempre lavorato e che appena è rimasto disoccupato ha reperito subito una nuova attività lavorativa.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1 L. 241\90 per violazione del principio di proporzionalità poiché è stato compressa la situazione giuridica complessiva del ricorrente senza tener presente tra l’altro la difficile situazione esistente nel suo paese di origine.

Il terzo motivo eccepisce la mancata applicazione dell’art. 13,comma7, D.lgs. 286\98 per non essere stato tradotto il provvedimento che si fonda su un linguaggio tecnico in una lingua ben conosciuta dal ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il presidente della sezione con decreto inaudita altera parte del 1.6.2011 accoglieva la domanda di sospensione nelle more della fissazione della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione risulta che il datore di lavoro indicato dal ricorrente risulta inesistente non risultando né presso l’indirizzo di Milano né presso quello di Novate Milanese e non risulta iscritta neanche all’archivio delle imprese dell’INPS.

A fronte di una situazione siffatta non si vede quale sia il difetto di motivazione dal momento che il provvedimento ha dato atto della carenza di prova circa la sussistenza di una valida attività lavorativa che pertanto non consente il rinnovo del permesso di soggiorno.

Del tutto fuori luogo il riferimento al principio di proporzionalità contenuto nel secondo motivo poiché l’esistenza di una valida situazione lavorativa è condizione imprescindibile per ottenere il rinnovo del permesso senza che sia possibile operare gradazioni di sorta.

Quanto al terzo motivo, esiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale che fa conseguire dalla mancata traduzione del provvedimento in una lingua correttamente conosciuta dall’extracomunitario solamente la remissione in termini per presentare un valido ricorso; nel caso di specie la presentazione di un tempestivo ricorso che ha potuto sindacare il provvedimento sotto ogni profilo è la riprova che nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata per effetto della mancata traduzione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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