Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20585 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del Fallimento della Panno Renato ed Ennio s.n.c. a titolo di IVA relativa agli anni 1987 e 1989.

Il giudice a quo, premesso che l’appello dell’Ufficio concerneva l’anno 1989, in relazione al quale si insisteva per la tempestività dell’iscrizione a ruolo, avvenuta il 25 settembre 2000, ha invece ritenuto che detta iscrizione fosse stata effettuata "oltre il termine di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 e, cioè, oltre il 31/12/1999, termine ultimo per esigere l’imposta per l’anno 1989, scaturito da precedente accertamento resosi definitivo con la sentenza della CTP di Cosenza n. 50/1/1997, notificata il 6/4/1998 e non appellata nei sessanta giorni successivi".

Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato, la ricorrente, denunciando "violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602, 1973, art. 17, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6", nonchè omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo "erroneamente ritenuto che l’Ufficio era incorso nella decadenza dalla potestà di iscrivere a ruolo l’imposta di cui all’accertamento relativo all’anno 1987": sostiene al riguardo che tale accertamento era stato riconosciuto legittimo con sentenza, passata in giudicato, depositata il 30 luglio 2001, cioè dopo che l’iscrizione a ruolo era stata già effettuata, con esclusione, quindi, di ogni decadenza.

Il motivo è inammissibile.

Come detto in narrativa, la sentenza impugnata si occupa esclusivamente della tempestività dell’iscrizione a ruolo dell’imposta relativa all’anno 1989 (costituente – come afferma espressamente il giudice d’appello – l’unico oggetto del gravame dell’Ufficio) ed ignora del tutto, coerentemente, le anzidette vicende processuali attinenti all’accertamento per il 1987.

Ne consegue che il ricorso concerne questione completamente estranea al thema decidendum della sentenza impugnata, senza che la ricorrente, d’altra parte, proponga alcuna denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., contestando (nel rispetto del principio di autosufficienza) l’omissione di pronuncia su motivo di appello.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del fallimento intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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