T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1456

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente aveva presentato a suo tempo ricorso avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che era stato respinto con sentenza 1364\2010 del 7.5.2010 di questo Tribunale.

Successivamente il ricorrente aveva ottenuto la riabilitazione nei riguardi della sentenza di condanna che era stata posta a fondamento del diniego di rinnovo e della sentenza che aveva confermato il provvedimento.

Una volta conseguita la riabilitazione, il ricorrente aveva sollecitato l’adozione di un provvedimento di autotutela da parte della Questura di Pavia che con la nota del 7.3.2011 aveva spiegato le ragioni per cui non poteva prendere in esame la richiesta di adozione di un provvedimento di autotutela.

Il ricorrente impugna quest’ultimo provvedimento perché ritenuto emesso in violazione del disposto dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 che prevede che si tenga conto degli elementi sopravvenuti.

Il ricorso è palesemente infondato quanto all’impugnazione della nota del 7.3.2011 ed inammissibile quanto all’impugnazione del decreto del 18.1.2010 stante la sua inoppugnabilità derivata dal passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto il ricorso presentato nei confronti del provvedimento.

L’infondatezza del ricorso avverso il provvedimento che nega l’esercizio dei poteri di autotutela si ricava già dalla corretta motivazione indicata dalla Questura di Pavia.

Infatti le condizioni per eliminare la valenza ostativa del reato commesso attraverso il provvedimento di riabilitazione devono sussistere al momento in cui viene adottato l’atto che valuta l’esistenza delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno e il momento in cui lo stesso può sopraggiungere non può essere successivo all’emanazione della decisione dell’autorità amministrativa.

Ed invece questo è quanto è successo nel caso di specie poiché la riabilitazione è stata disposta dal Tribunale di Sorveglianza in data 7.10.2010 quando ormai era stata pubblicata anche la sentenza di rigetto del ricorso avverso al primo diniego.

Il ricorso deve essere di conseguenza respinto con conferma del provvedimento assunto in data 7.3.2011 e dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione del diniego di rinnovo del 18.1.2010.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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