T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1455

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto con cui gli era stato negato sia il permesso per soggiornanti di lungo periodo sia il permesso di soggiorno a causa dell’esistenza di un precedente per maltrattamenti in famiglia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale che era stata posta a fondamento di un giudizio di pericolosità sociale.

Il ricorso presenta censure articolate su quattro motivi.

Il primo contesta genericamente l’esistenza di un eccesso di potere perché la Questura non ha dato importanza al fatto che il ricorrente è presente in Italia dal 2002 ed ha sempre lavorato, procurandosi un alloggio e provvedendo al mantenimento della sua famiglia ove sono presenti tre figli; il giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti stride con le valutazioni del giudice penale che gli ha concesso la sospensione condizionale della pena.

Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt.9, comma 4, e 5,comma 5, D. lgs. 286\98 perché il giudizio di pericolosità secondo l’art. 9 deve essere parametrato con l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nella L. 1423\56 cosa che nel caso di specie non si verifica ed inoltre secondo l’art. 5,comma 5, citato bisogna tener presente i fatti sopravvenuti ed il ricorrente nonostante il reato commesso continua a vivere con la sua famiglia del cui mantenimento si occupa.

Il terzo motivo censura un difetto di motivazione poiché tutto l’impianto motivazionale del provvedimento si sofferma sulle ragioni per cui non è possibile concedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, ma poi conclude anche con un immotivato rigetto anche del rinnovo del permesso di soggiorno già posseduto dal ricorrente.

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 30 D. lgs. 286\98 perché il provvedimento non tiene conto del fatto che il ricorrente potrebbe aver diritto ad un permesso per motivi familiari in quanto coniugato con straniera regolarmente soggiornante nel nostro paese.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

L’unico motivo posto a fondamento del diniego anche del solo permesso di soggiorno è l’esistenza della condanna sopra menzionata.

Si tratta di una condanna per reati che non hanno valore ostativo ai fini della concessione del permesso di soggiorno, per cui debbono essere considerati solo quali indici sintomatici di una pericolosità da valutare in concreto.

Ed è proprio la valutazione in concreto che non sembra sfuggire alle censure, pur non prive di una certa genericità, formulate contro il provvedimento.

Il ricorrente è persona che ha sempre lavorato tanto è vero che riesce a mantenere un nucleo familiare di cinque persone che dispone di autonomo alloggio.

Il reato commesso è molto particolare e può essere ricondotto anche ad un momento di difficoltà economica per il nucleo familiare dovuto ad un suo temporaneo stato di disoccupazione.

Il giudice penale appare aver valutato adeguatamente la situazione infliggendo una pena complessivamente mite e concedendo la sospensione condizionale della pena.

La prognosi favorevole in tema di mancata reiterazione sembra finora essere confermata dalla mancata commissione di ulteriori reati.

Se a questo si aggiunge che la vicenda penalmente rilevante non ha rotto l’unità familiare, come spesso accade in casi analoghi, si può ritenere che quanto accaduto sia riferibile ad un momento circoscritto della vita del ricorrente e che vi siano buone probabilità che il fatto non si ripeterà in futuro.

A fronte di queste considerazioni un giudizio di pericolosità sociale non sembra esaurientemente motivato, tanto è vero che la motivazione sul punto appare più riportare una clausola di stile che un vero giudizio attagliato alla particolarità del caso in questione.

Se a questo si aggiunge che un tale giudizio è stato ritenuto sufficiente per motivare anche un diniego di permesso di soggiorno, è evidente che debba disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato perché la Questura torni a valutare nuovamente la situazione alla luce delle considerazioni svolte nella presente sentenza.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate ad eccezione del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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