Cass. pen., sez. Feriali 08-09-2008 (02-09-2008), n. 34819 Ricorso straordinario per errore di fatto – Sentenza della Corte di cassazione che dichiari la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento di una richiesta di consegna per un mandato di arrest

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Che con sentenza in data 13.3.2008 la Corte di Appello di Genova ha disposto la consegna, condizionata al rinvio in Italia per l’espiazione dell’eventuale pena (L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c), all’autorità giudiziaria spagnola di M. G., raggiunto da mandato di arresto europeo per fini processuali emesso da quella autorità il 15.1.2008 in relazione a reati di associazione per delinquere e rapine bancarie commessi in Spagna;
adita dall’impugnazione del consegnando, questa Corte di Cassazione con sentenza in data 16.4.2008 (Sezione 6^ Penale n. 16362) ha rigettato il ricorso del M. avverso l’indicata sentenza della Corte territoriale;
assumendo l’irregolarità della notifica dell’avviso di trattazione del ricorso per cassazione (effettuata a difensore revocato in luogo del nuovo difensore di fiducia), il M. ha proposto "incidente di esecuzione" davanti alla Corte territoriale ligure con richiesta di restituzione nel termine per nuova impugnazione della sentenza favorevole alla sua consegna, incidente rigettato dalla Corte di Appello di Genova con decisione del 12.6.2008; laonde con atto del 17.6.2008, denominato "ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Genova emessa in data 12.6.2008", personalmente sottoscritto e inviato a questa S.C., il M. ribadendo l’errore di notifica dell’avviso dell’udienza di legittimità del 16.4.2008 e, dunque, l’irregolarità del giudizio definito dalla Sezione 6^ Penale di questa Corteha invocato "la restituzione nei termini in relazione al ricorso" proposto contro la sentenza favorevole alla consegna chiesta dall’autorità spagnola;
l’atto o ricorso, qualificato (in ragione della generale inoppugnabilità delle decisioni della Cassazione) come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., contro la sentenza 16.4.2008 della Sezione 6^ Penale di questa Corte, assegnato alla stessa Sezione 6^ Penale è stato sottoposto a preliminare vaglio (art. 625 bis c.p.p., comma 4) all’udienza camerale del 4.7.2008, allorchè – in applicazione dei vigenti criteri tabellari di distribuzione degli affari – lo stesso è stato trasmesso per competenza funzionale alla Sezione 2^ Penale di questa Corte, che ne ha fissato la trattazione all’udienza camerale del 9.10.2008;
– con successivo atto a sua firma in data 1.7.2008 (cui ha fatto seguire il 13.7.2008 un "ricorso per irregolarità di estradizione per la Spagna" alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), denominato "sollecito in riferimento a ricorso per incidente di esecuzione", M.G. ha insistito per la già chiesta restituzione nel termine per impugnare la decisione della Corte territoriale favorevole alla consegna; "sollecito" compiegato agli atti del ricorso ex art. 625 bis c.p.p., pendente presso la Sezione 2^ Penale;
con ulteriore successivo atto a sua firma in data 14.7.2008 il M. ha rinnovato la richiesta di "sospensione del procedimento di estradizione" e di "restituzione dei termini", invocando una decisione di questa Corte "con procedura urgentissima";
l’atto, che integra l’oggetto dell’odierno giudizio ed è stato rubricato (n. 26867/2008 R.G. Cass.) come istanza di restituzione nel termine in relazione a ricorso avverso sentenza della C.A. di Genova 13.3.2008, è stato assegnato a questa Sezione Feriale in ragione dello stato di detenzione del ricorrente;
rebus sic stantibus, l’odierno ricorso per restituzione nel termine per impugnare è affetto da palese inammissibilità sotto duplice concorrente profilo;
per un verso, valutato sotto l’aspetto strutturale, l’istituto della restituzione nel termine confligge geneticamente con la definitività (id est inoppugnabilità) delle decisioni della Corte di Cassazione in applicazione dei generali principi di tassatività delle impugnazioni e di irrevocabilità del giudicato penale; ciò benchè l’attuale codice di rito non riproduca l’art. 552 c.p.p., 1930 statuente l’espressa non impugnabilità di ogni provvedimento della Cassazione in materia penale, atteso che l’istituto del ricorso straordinario introdotto nel 2001 con l’art. 625 bis c.p.p., attiene a possibili errori percettivi o valutativi di natura endoprocessuale e non certo ad eventuali errori di notificazione degli avvisi e degli atti introduttivi del giudizio di legittimità; di guisa che avverso tali errori o nullità procedurali non potrebbe esperirsi neppure il procedimento correttivo degli errori materiali, implicante in simili ipotesi una modificazione essenziale del provvedimento decisorio di legittimità ovvero la sua sostituzione (cfr.: Cass. Sez. 6^, 20.4.1998 n. 1402, Nocelli rv. 210915 e, per casistica omologa all’attuale, Cass. Sez. 6^, 24.9.1998 n. 2676, Gidaro, rv. 211717);
per altro e congiunto verso l’odierno ricorso (istanza) costituisce, a ben considerare, mera reiterazione (duplicazione) del ricorso qualificato ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., pendente – come precisato – innanzi alla Sezione 2^ Penale (udienza 9.10.2008);
impregiudicato ogni autonomo vaglio di tale ricorso ad opera della già investita Sezione 2^ Penale, non può non osservarsi – in mera chiave incidentale per i fini di cui al presente giudizio – che, anche apprezzato ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., l’attuale ricorso 14.7.2008 di M.G. non sembra valicare la soglia dell’ammissibilità sotto l’aspetto della legittimazione attiva, sol che si consideri che lo strumento revisorio disciplinato dall’art. 625 bis c.p.p., è istituto di stretta interpretazione, insuscettibile di estensioni analogiche, essendo lo stesso esperibile dal solo "condannato" in riferimento ad errori percettivi concernenti una decisione di legittimità confermativa di una sentenza di merito di condanna (rigetto o declaratoria di inammissibilità del corrispondente ricorso); di tal che le nozioni di condannato e di decisione di condanna non paiono attribuibili – rispettivamente – alla persona attinta da una procedura di consegna per un mandato di arresto europeo ed alla relativa decisione giudiziaria (Corte di Appello) disponente la consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 17, (v.:
Cass. Sez. 2, 27.6.2007 n. 29937, Cura rv. 237480; Cass. Sez. 2^, 9.2.2007 n. 7946, Tolocka, rv. 235633);
alle anteriori già esaustive conclusioni definitorie si connette, nondimeno, un ulteriore assorbente profilo di inammissibilità delle doglianze espresse da M.G., scaturente da sua sopravvenuta carenza di interesse ad ogni atto impugnatorio (anche per gli aspetti di natura custodialcautelare), atteso che -avendo la decisione di legittimità del 16.4.2008 (Sezione 6^ Penale), non impugnabile con il ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p., "esaurito" la procedura giurisdizionale di consegna passiva susseguente al m.a.e. (arg. L. n. 69 del 2005, ex art. 23: "sentenza irrevocabile") – il mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna nei confronti del M. risulta essere stato ritualmente eseguito con la consegna condizionata dell’interessato;
in vero da accertamenti eseguiti dalla cancelleria presso la banca dati dell’Amministrazione Penitenziaria il M. risulta "consegnato" ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 23, in data 1.8.2008 (cfr. tabulati informatici del D.A.P. in data odierna);
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, (mille).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *