Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20582 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Napoli ha proposto ricorso contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Napoli n. 99/27/06 depositata il 13 luglio 2006 nella controversia tra l’Amministrazione comunale e B.R. avente ad oggetto l’opposizione ad avviso di liquidazione ICI 1996 n. 3860/143. Il ricorso denunzia, con un unico motivo, la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74.

B.R. non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è manifestamente infondato e prima ancora inammissibile in quanto il motivo di censura con esso fatto valere non è conferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e all’oggetto della controversia. Il ricorso si basa infatti sulla non applicabilità alla fattispecie in esame, ratione temporis, della L. 21 dicembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, secondo cui gli atti attributivi o comunque modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione. Tale norma, deduce il Comune, si applica, per statuizione espressa, soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2000, mentre a norma del comma 3, "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni".

La sentenza impugnata ha affermato in fatto che il Comune di Napoli aveva proceduto alla quantificazione della maggiore pretesa tributaria sulla scorta di una diversa determinazione della rendita catastale dell’immobile in oggetto e ha osservato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 dispone che l’efficacia della variazione della rendita catastale è subordinata alla notifica al contribuente della relativa variazione e ha effetto a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale le notifiche sono annotate negli atti catastali. Il principio enunciato dalla sentenza impugnata è corretto, anche se la fonte normativa va integrata con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 da cui si ricava che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali.

Il comma 1 dell’articolo 11 stabilisce invero che se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nell’art. 5, comma 4 (che riguarda i fabbricati non iscritti e quelli per i quali siano intervenute variazioni), il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nell’art. 14, comma 5 ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

La sentenza impugnata non ha quindi fatto applicazione dell’art. 74 ed il motivo è quindi inconferente.

Nel suo ricorso il Comune riferisce che la nuova rendita catastale "risulta messa in atti nell’anno 1999". Il che implica che, quale che fosse la normativa applicabile, non poteva essere utilizzata ai fini della determinazione della base imponibile ICI del 1996.
P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Napoli;

– nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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