T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1453 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha chiesto alla Questura di Como in data 10 giugno 2010 il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con cittadina italiana, senza aver ottenuto, alla data odierna alcuna risposta.

Ha quindi proposto ricorso contro il silenzio inadempimento, notificato in data 25 gennaio 2011, con il quale ha chiesto che fosse ordinato alla Questura di emanare l’ordine di emettere il permesso richiesto.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 marzo 2011 n. 860 è stato comunicato al ricorrente la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per motivi di giurisdizione.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Dagli atti risulta che ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 prevede che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta…. ".

Le questioni inerenti i diritti l’unità familiare, vertendo in materia di diritti soggettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

In materia la giurisprudenza è ferma nell’affermare che è inammissibile il ricorso ex art. 31 c.p.a., diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si tratti comunque di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 24 marzo 2011, n. 227).

In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Al riconoscimento del difetto di giurisdizione seguono le conseguenze stabilite dall’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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