Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 07-06-2011, n. 22746 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- C.Y., Z.G. e Z.Z., condannati in primo grado per i reati di riduzione in schiavitù e tentativo di estorsione, il 15 ottobre 2010 venivano tratti dinanzi alla corte di Appello di Bologna per il giudizio di secondo grado.

La Corte però su eccezione della difesa rilevava vizi di notifica del decreto di citazione e, su conforme parere del P.G., rinviava la celebrazione del processo ad altra udienza, disponendo contestualmente la sospensione del decorso del termine di durata della custodia cautelare per giorni novanta, pari al termine che il giudice di primo grado aveva fissato per il deposito della motivazione della sentenza.

Gli imputati avevano impugnato con appello l’ordinanza suddetta, deducendo:

1) che la sospensione era stata disposta in violazione del contraddittorio, senza richiesta del P.M. e senza che i difensori avessero potuto interloquire sul punto;

2) che il provvedimento era contraddittorio atteso che dal suo tenore non era dato comprendere se la sospensione fosse stata disposta ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c, ovvero ai sensi del secondo comma della norma;

3) infine che, ove fosse stata ritenuta la seconda ipotesi, il provvedimento era stato adottato illegittimamente a decorreva dal giorno stesso della scadenza dei termini di carcerazione.

Il Tribunale della Libertà ha confermato l’ordinanza impugnata, ritenendo per certo che la sospensione fosse stata disposta ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c, di modo che la menzione del comma 2 di detta norma nel dispositivo dell’ordinanza, era l’effetto di un mero errore materiale, e pertanto non era necessaria nè la richiesta del P.M. nè l’instaurazione del contraddittorio.

Propongono ricorso gli imputati deducendo l’erroneità degli assunti suddetti.

2.- Il ricorso è destituito dì fondamento. Va premesso che esattamente il Tribunale della Libertà ha rilevato come la sospensione fosse stata all’evidenza disposta ai sensi del primo comma lett. e dell’art. 304 cod.proc.pen., essendo stata dichiarata per giorni novanta, periodo pari al termine che il Tribunale di Modena aveva fissato ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3 per il deposito della motivazione della sentenza. Ne consegue che, come ha ritenuto questa Corte con orientamento ampiamente maggioritario e perciò stesso condivisibile (cfr. fra le tante Sez. 4^ n. 15145 del 4.4.06 Rv. 233966; Sez. 2^ n. 35199 del 5.10.06 Rv. 235084; Sez. 1^ n. 74 del 18.12.08 Rv 242579; Sez. 5^ n. 40051 dell’8.5.09 Rv.

244744), il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo della redazione della sentenza può essere adottato d’ufficio e de plano, senza che sia necessaria l’instaurazione del contraddittorio, atteso il suo collegamento strettamente funzionale con il disposto dell’art. 544 cod. proc. pen., comma 3, che consente al giudice di indicare termine maggiore di quindici giorni per il deposito della motivazione della sentenza, con scelta discrezionale non sindacabile in modo alcuno dalle parti.

I ricorsi vanno pertanto rigettati, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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