Cass. pen., sez. Feriali 08-09-2008 (04-09-2008), n. 34781 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Condizioni – Previsione nella legislazione dello Stato d’emissione di limiti massimi della carcerazione preventiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO
Che la Corte di appello di Milano, con sentenza 1 agosto 2008, disponeva la consegna di V.S. all’Autorità giudiziaria spagnola, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla predetta Autorità, in quanto colpita da provvedimento restrittivo della libertà personale per i reati di truffa, falso e altro, subordinando la consegna alla condizione che la V., "dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dallo Stato membro di emissione";
che la V. ricorre per cassazione, denunciando violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), nonchè mancanza di motivazione quanto alla sussistenza nell’ordinamento spagnolo della previsione di termini massimi di custodia cautelare.
RITENUTO IN DIRITTO
Che il ricorso è manifestamente privo di fondamento solo considerando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), che stabilisce il rifiuto della consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva", l’autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa (Sez. un., 30 gennaio 2007, Ramoci);
che la legislazione spagnola, come, del resto gran parte degli Stati dell’Unione Europea (ad es., Francia, Grecia, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia) prevede termini temporalmente definiti di custodia preventiva scanditi secondo le fasi del processo, analogamente al modello italiano (così, ancora, Sez. un., 30 gennaio 2007, Ramoci);
che, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di della L. 22 aprile 2005, n. 69.

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