T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1449

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del rinnovo di permesso di soggiorno motivato sulla base dell’esistenza di una condanna per reato ostativo al rinnovo e per la mancanza di una fonte lecita di sostentamento.

Nel’unico motivo di ricorso lamenta la mancata concessione a suo tempo di un provvedimento di permesso per attesa occupazione e l’esistenza di redditi da lavoro che non sarebbero mai stati considerati oltre alla non ostatività del precedente penale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29.3.2011 veniva richiesto alla Questura di Milano un approfondimento istruttorio relativamente al conseguimento di redditi nel periodo successivo alla presentazione dell’istanza di rinnovo.

Il ricorso non è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato non è corretta laddove attribuisce ad una condanna per un reato commesso nel 1995 un’efficacia ostativa trattandosi di reato commesso prima della modifica legislativa che ha fatto divenire le condanne per alcuni tipi di reato ostative per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

E’ sufficiente tuttavia a giustificare il provvedimento assunto la parte di motivazione che riguarda la mancanza di redditi idonei a garantire il mantenimento in Italia.

L’accertamento effettuato sulla documentazione prodotta dal ricorrente non ha avuto esito positivo poiché è risultato presso l’agenzia delle entrate che quest’ultimo non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi.

In mancanza di qualsiasi indicazione sull’attualità del possesso di redditi da lavoro non è possibile accogliere il ricorso.

In considerazione della parziale validità delle motivazioni addotte appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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