Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 07-06-2011, n. 22733 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- M.F., funzionario dell’Ufficio Provinciale del D.T.T. di Genova, già Motorizzazione Civile, con funzioni di esaminatore nelle sessioni di esame per il conseguimento della patente di guida, riconosciuto responsabile con doppia conforme di undici episodi di falso, consumati nell’attestare, contrariamente al vero, il superamento con esito positivo degli esami di guida da parte di altrettanti aspiranti al conseguimento della patente, propone ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Genova del 19 gennaio 2010.

Deduce il ricorrente sostanziale difetto di motivazione nella sentenza impugnata per la sua genericità, lamentando che la corte territoriale aveva trascurato di provvedere a compiuta disamina di specifici motivi di appello, con cui era stata ricostruita la struttura dell’ufficio e l’iter burocratico relativo alla gestione delle pratiche concernenti gli aspiranti alla patente di guida, rimarcandosi in particolare come l’imputato si occupasse solo degli esami di teoria, e non dell’ulteriore seguito dell’iter amministrativo che avrebbe condotto al rilascio della patente di guida, che veniva curato dal diverso "Ufficio Patenti", cui il M. si limitava a trasmettere il risultato degli esami.

Rammenta anche che la stessa Polizia giudiziaria aveva espresso sulla ricostruzione della vicenda illecita, perplessità che non avevano avuto seguito.

Deduce inoltre inadeguata valutazione delle risultanze processuali quanto all’esame dei candidati S. e G., essendo stata disattesa senza adeguata motivazione la tesi difensiva prospettata, ribadita con i motivi di appello, secondo la quale quanto al primo era stato usato per errore incolpevole il correttore identificato con numero in sequenza successivo a quello che avrebbe dovuto essere usato per la correzione dell’elaborato del candidato in questione, di modo che era stato rilevato un numero di errori inferiore a quello effettivo, circostanza che, ancorchè confermata dal teste maresciallo L., era stata del tutto ignorata dalla corte territoriale che s’era limitata d osservare che l’affermazione di responsabilità sul punto non necessitava di soverchie spiegazioni. Quanto al secondo, in realtà il giovane era certo di essere stato respinto, come era stato confermato dai testimoni escussi – tra i quali il titolare della scuola guida che il giovane aveva frequentato – tanto che aveva rifatto tutti i documenti e ripetuto il corso di preparazione previa nuova iscrizione all’autoscuola, di modo che non v’era prova certa del falso, che comunque sarebbe stato irrilevante atteso che il candidato non ne aveva tratto profitto. Deduce infine sostanziale difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, irrogata in primo grado in misura asserita mente eccessiva.

2.- Il ricorso è fondato limitatamente ai capi "h" ed "i" dell’imputazione.

Il primo concerne l’esarne sostenuto da S.F., cui secondo l’ipotesi di accusa il ricorrente aveva attribuito solo due errori nella compilazione della scheda-quiz, consentendogli di superare l’esame di teoria, mentre invece il candidato aveva commesso ben 15 errori, risultato incompatibile con il superamento dell’esame.

Il secondo riguarda invece l’esame sostenuto da G.A., che secondo l’ipotesi di accusa il M. aveva fatto risultare "assente" invece che "respinto", consentendogli così di ripetere immediatamente l’esame, cosa che gli sarebbe stata preclusa ove fosse risultato che non aveva superato il vaglio della fase teorica, atteso che già una volta era stato respinto.

Sia nell’un caso che nell’altro la corte territoriale, ad onta di specifici e puntuali motivi di appello, s’è limitata ad osservare che "non necessitano di particolari spiegazioni le falsità concernenti il candidato S. … ed il candidato G.", trascurando del tutto di dare adeguata risposta al gravame, che non aveva prospettato genericamente una ricostruzione dei fatti in questione alternativa a quella ritenuta in sentenza, ma aveva specificamente dedotto l’omessa valutazione di specifiche acquisizioni processuali, costituite dalla deposizione del maresciallo L., che aveva confermato come nessuna documentazione fosse stata acquisita agli atti di causa, di modo che l’indagine di polizia giudiziaria si era limitata all’esame di quella che la Motorizzazione aveva consentito di consultare, e specificamente, quanto allo S., che effettivamente i "correttori" erano identificati con numeri in sequenza progressiva, ed effettivamente quello che avrebbe dovuto essere usato rivelava 15 errori, mentre quello in effetti usato, secondo l’imputato per mera svista, ne aveva rivelato solo due.

Era pertanto necessario verificare se l’attestazione di soli due errori fosse stata davvero frutto dell’uso del correttore sbagliato, nonchè se tale errore, se sussistente, fosse stato cagionato da svista incolpevole, ovvero dalla consapevole volontà di alterare il risultato dell’esame. Quanto al G., andava verificato se effettivamente il predetto dalla documentazione ufficiale della Motorizzazione risultava respinto, come tanto i congiunti che l’istruttore della scuola guida avevano riferito, nonchè se effettivamente il giovane avesse ripetuto integralmente il corso di guida, rifacendo tutta la documentazione necessaria, e ripresentandosi poi all’esame per la terza volta, finalmente con esito positivo.

La sentenza impugnata dovrà pertanto essere annullata sui due punti in questione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, per nuovo esame. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili, atteso che in relazione agii altri capi di imputazione la corte territoriale ha dato contezza del suo convincimento con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni, e ciò stesso preclude in questa sede di legittimità il riesame del merito.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi H ed I dell’imputazione con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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