T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1447

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha realizzato un intervento su un fabbricato in un complesso a corte nel comune di Orsenigo, soggetto a vincolo paesaggistico, in attuazione di un piano di recupero.

Tale intervento è stato assentito, anche dal punto di vista paesaggistico, e i lavori avevano inizio il 30 maggio 2008.

Successivamente, il 30 marzo 2010, il comune invitava il proprietario dell’immobile a presentare richiesta di accertamento di conformità paesaggistica con riferimento alle opere di tinteggiatura, che il ricorrente riscontrava mediante presentazione il 31 marzo 2010 di domanda di autorizzazione paesistica per la tinteggiatura delle facciate.

Il 2 aprile l’amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per accertamento di conformità, richiedendo documentazione integrativa successivamente presentata.

Il 19 luglio 2010 veniva comunicato al ricorrente il preavviso di diniego dell’autorizzazione in conformità al parere della commissione paesaggio, che aveva rilevato che la tinteggiatura dell’immobile "non si inserisce in maniera armonica nel contesto della corte in cui è inserito l’edificio. Si prescrivono opere di mitigazione ambientale consistenti nel cambiamento di colore di finitura che dovrà essere nelle tonalità del tortora, previa campionatura e sopralluogo della Commissione".

In seguito il ricorrente presentava le proprie osservazioni con allegata relazione tecnica, ove veniva evidenziata la disomogeneità della corte e la frequenza gialloocra quale colore tipico per le ristrutturazioni di vecchi fabbricati.

Il 30 luglio 2010 veniva emesso il provvedimento impugnato in questa sede, che, sulla base di un nuovo parere della commissione paesaggio reso il 28 luglio, motivava il diniego confermando "il parere negativo alla tonalità presentata poiché non è tipica delle tonalità storiche dei complessi a corte della zona di Orsenigo. Si riconferma anche la tonalità del tortora previo campionamento sulla facciata e su pannelli e sopralluogo della commissione per la conferma".

Venivano, poi, trasmessi la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il provvedimento di ripristino e la nota di sollecito di esecuzione delle opere.

Con il presente gravame il ricorrente impugna il diniego di autorizzazione paesaggistica in via principale e tutti i provvedimenti succitati, meglio indicati in epigrafe, per invalidità derivata, deducendo la violazione degli artt. 1, 3 e 10bis della legge n. 241/90 per violazione del principio del contraddittorio e carenza di motivazione, dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 154, 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e, in quanto richiamate, delle norme di cui al titolo I, parte III, del medesimo d.lgs., il contrasto con il d.m. 5.7.1971, la violazione del principio di legalità e del principio di economia processuale, l’eccesso di potere per contraddittorietà, per violazione del principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi, per travisamento dei presupposti di fatto, per disparità di trattamento e per sviamento dalla causa tipica.

Si è costituito il comune di Orsenigo, che chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dalla precedente esposizione dei fatti risulta evidente la violazione da parte dell’amministrazione intimata delle garanzie partecipative del ricorrente nell’ambito del procedimento teso all’emanazione dei provvedimenti di cui si discute.

Dalla mera lettura dei pareri della commissione paesaggio resi rispettivamente in data 26 aprile e 28 luglio 2010 si evince, infatti, che, mentre alla base del preavviso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica per la tinteggiatura color gialloocra dell’immobile è stato posto il mancato inserimento di tale tinteggiatura in maniera armonica nel contesto della corte in cui è collocato l’edificio, a fondamento del provvedimento di diniego vero e proprio la commissione ha rilevato il contrasto della tonalità presentata poiché non tipica di quelle storiche dei complessi a corte della zona di Orsenigo.

Solo sulla prima motivazione, però, sono state richieste le osservazioni dell’interessato, il quale, peraltro, le ha rese mediante una relazione, che non solo ha posto in luce la disomogeneità dei colori degli edifici appartenenti alla corte di cui si discute, ma anche la frequenza dell’utilizzazione del colore gialloocra nella tinteggiatura degli edifici lombardi del tipo di quello in questione.

Sul successivo parere della commissione, invece, che riteneva la tonalità in contrasto con la tinteggiatura tipica di quelle storiche dei complessi a corte della zona di Orsenigo, il ricorrente non è stato reso in condizione di controdedurre alcunché.

Pur tenendo conto dell’indiscutibile natura discrezionale del giudizio sulla compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi, ciò si pone in contrasto con le disposizioni normative a tutela della partecipazione procedimentale, anche in considerazione dell’assenza nell’ambito dello strumento urbanistico e del piano di recupero del comune di disposizioni normative che imponessero l’utilizzazione di determinate tonalità per la tinteggiatura degli immobili del tipo di quello in oggetto.

Nella fattispecie in questione, dunque, l’amministrazione ha, sostanzialmente, eluso l’obbligo della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, avendo inviato l’avviso ex art. 10bis in relazione ad una motivazione diversa rispetto a quella assunta, successivamente, a fondamento del provvedimento negativo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, è illegittimo il provvedimento di diniego di assenso alle istanze in materia edilizia che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, così precludendo al soggetto interessato la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.

Inoltre, dalla ulteriore relazione tecnica depositata in atti parte ricorrente non solo ha posto in luce la disomogeneità dei colori degli edifici appartenenti alla corte di cui si discute, dei quali, peraltro, molti in condizioni assai vetuste, ma anche la frequenza dell’utilizzazione del colore gialloocra nella tinteggiatura degli edifici lombardi del tipo di quello in questione, anche nell’ambito del comune di Orsenigo (vedi, in particolare, le fotografie prodotte), rendendo, quindi, ancora più palese l’illegittimità del comportamento con il quale il comune ha posto in essere la violazione delle garanzie partecipative dell’interessato.

Per le suesposte considerazioni, assorbendosi le ulteriori doglianze, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica ed in via derivata degli ulteriori provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in euro 2000, compresi gli oneri di legge, oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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