Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 07-06-2011, n. 22731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. e Ce.An., ritenuti dal Tribunale Monocratico di Vasto responsabili del reato di furto aggravato di un telefono cellulare e della somma di L. 120,000=, contenuta in un portafogli asportato unitamente al telefono dall’autovettura di A.R., propongono ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 10 aprile 2008, che aveva confermato la sentenza di primo grado.

La penale responsabilità era stata affermata sulla base di quanto aveva dichiarato la parte lesa A. che, dopo aver parcheggiato la vettura ed essersi allontanato, aveva notato fermarsi accanto alla sua l’auto degli imputati, che si era allontanata in fretta subito dopo che s’era udita sbattere la portiera della sua autovettura.

Del resto, aggiunge la sentenza impugnata, la vettura dei C. era stata notata dal Maresciallo dei CC. G.I.E., che stava svolgendo un servizio di controllo del territorio dopo che era stata segnalata in città la presenza sospetta di nomadi, ed ancora ignaro del furto, aveva dovuto inseguire l’auto degli imputati, sospetta perchè aveva tentato di sottrarsi al controllo, procedendo a velocità elevata.

Nella circostanza il sottufficiale aveva notato che gli occupanti di detta vettura erano in possesso di un telefono cellulare marca "Motorola Star Tac", che aveva impresso sotto l’alloggiamento della batteria il prefisso 099: poco dopo era stato denunciato il furto dall’ A., e s’era potuto così verificare che quello notato dal maresciallo G. era proprio il telefono rubato.

In dibattimento il cognato dell’ A. aveva confermato di aver regalato alla parte offesa il telefono cellulare con le caratteristiche di cui s’è detto, anche se aveva riferito altro numero, diverso da quello rilevato dal maresciallo G.. Tale discrasia era stata superata dai giudici del merito con la considerazione che il decorso del tempo spiegava e giustificava l’affievolimento dei ricordi, e del resto non potevano nutrirsi dubbi in ordine alla circostanza, riferita dal maresciallo G., che il telefono di cui erano in possesso gli imputati era sicuramente quello sottratto all’ A.. Deducono i ricorrenti difetto di motivazione sul ritenuto concorso, che nella specie non c’era trattandosi tuttalpiù di un’ipotesi di connivenza.

Deduce anche l’inadeguatezza della motivazione con cui era stata giustificata l’affermazione di responsabilità, a suo avviso effettuata in base ad elementi di prova non significativi.

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta sostanzialmente il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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