T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1446 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione intimata ha respinto l’istanza relativa alla sanatoria di un sottotetto trasformato in abitazione, perché l’intervento sarebbe stato realizzato in data successiva al 31 dicembre 1993.

A sostegno del ricorso l’interessata deduce la violazione degli artt. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, 40, comma 1, della legge n. 47/1985, 31 della legge n. 1150/1942, 4, comma 3, della legge n. 493/1993 e 3 e 6 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione del giusto procedimento.

Si è costituito il comune di Milano, che chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni;

All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’amministrazione intimata ha fondato il diniego su un verbale di sopralluogo effettuato da un tecnico comunale in data 17.11.93, versato in atti, che avrebbe affermato l’inesistenza di impianti tecnologici nel sottotetto e che, a suo parere, lo stesso veniva utilizzato come deposito stenditoio.

Si è basato, inoltre, sulle dichiarazioni contenute in una comparsa di risposta presentata dalla ricorrente in un giudizio civile intentato da una condomina, nella quale si afferma che i locali non sono utilizzati per usi diversi da quelli autorizzati e che non sono state eseguite opere di allacciamento all’impianto centrale di riscaldamento.

Sulla base di tali elementi il comune ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente circa la data di effettuazione dell’abuso (anteriore al 31 dicembre 1993, limite previsto dalla legge per poter accedere alla sanatoria) non fosse veritiera.

Deve, però, osservarsi che, a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria, avvenuta nel 1995, il comune aveva richiesto alla ricorrente medesima, nell’anno 1997, il pagamento degli oneri concessori, nonché la presentazione di ulteriore documentazione, richieste tutte ottemperate dall’interessata.

Solo successivamente alla presentazione di diffide da parte di alcuni condomini nell’anno 2001 l’amministrazione ha proceduto con l’emissione dell’atto di diniego qui impugnato.

Dalla documentazione versata in atti, prodotta già in passato al comune, risulta, però, fornita la prova dell’esecuzione dei lavori di trasformazione del sottotetto in data anteriore al 31 dicembre 1993. In particolare, ci si riferisce ai lavori di realizzazione dell’impianto di riscaldamento autonomo ed idraulico sin dal 1990 (cfr., in particolare, il doc. 10). Tali atti prevalgono, dunque, sulla dichiarazione del tecnico comunale relativa all’insussistenza nel sottotetto di impianti tecnologici, non supportata, invece, da alcun elemento probatorio, e non si pongono in alcun modo in contrasto con le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, in cui si afferma semplicemente l’assenza di opere di allacciamento all’impianto centralizzato ma non di un impianto di riscaldamento autonomo la cui esistenza risulta, dunque, provata alla data del dicembre 1993.

Per le suesposte considerazioni, alla luce dell’esame della documentazione probatoria allegata al ricorso lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che si liquidano in euro 1.500, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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