Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 07-06-2011, n. 22496

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza 25/8/2008, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava Z.K., al quale era stata contestata la recidiva reiterata specifica, colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere ceduto, in data 5/8/2008, a tale S.C.M. gr. 0,64 di cocaina per il corrispettivo di Euro 50,00 – e, in concorso della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (richiamato art. 73, comma 5), lo condannava a pena ritenuta di giustizia.

Riteneva il Tribunale che la colpevolezza dell’imputato era conclamata dalla sorpresa dello stesso in flagranza di reato e dal sequestro della sostanza commercializzata e del denaro ricavato dall’illecito traffico. Aggiungeva che la modestia del fatto imponeva la concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ma nulla precisava in relazione alla contestata recidiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, denunciando l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’omessa applicazione della pur contestata recidiva e la connessa mancanza di motivazione sul punto.

3. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, invero, nulla dice in ordine alla contestata recidiva: non ne esclude gli effetti, come pure sarebbe – in astratto – possibile a norma dell’art. 99 cod. pen. (C. Cost. sent. n. 192/’07; Sez. 6 n. 37169 del 17/9/2008, dep. 30/9/2008, imp. Orlando;

Sez. 3, n. 45065 del 25/9/2008, dep. 4/12/2008, imp. Pellgrino); non effettua il giudizio di comparazione con raccordata circostanza attenuante, in base alle regole dettate dall’art. 69 cod. pen.;

determina la misura della pena secondo un calcolo che, allo stato, si rivela illegale.

La sentenza in verifica deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio in ordine ai punti che precedono.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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