T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che in data odierna parte ricorrente ha depositato il provvedimento di annullamento in via di autotutela del decreto impugnato emesso dalla Questura di Milano;

che deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe, come, del resto, affermato dal procuratore del ricorrente in sede di discussione;

che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *