T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1441

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

l ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe tutti relativi ad una procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore universitario.

Il ricorso era articolato su vari motivi alcuni relativi ai vizi della costituzione della Commissione Giudicatrice ed altri relativi alla procedura valutativa.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Milano si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per notifica nulla al controinteressato dott.ssa Rapi vincitrice della selezione.

L’eccezione preliminare è fondata.

Il ricorrente risulta aver tentato una notifica presso la residenza del controinteressato che però non è andata a buon fine, senza però che dagli atti sia possibile verificare che quella indicata nella notifica non riuscita fosse la reale residenza o domicilio della dott.ssa Rapi.

Ha successivamente effettuato la notifica presso l’Università degli Studi di Milano ove il controinteressato presta servizio.

La notifica al controinteressato del ricorso presso l’ufficio pubblico presso il quale presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, pur se addetta all’ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139 comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "?persona addetta all’ufficio?" si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso comma 1 dell’art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell’industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e comma 3 circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa; presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo (T.A.R. Lazio Roma 33125/2010).

Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile per omessa citazione del controinteressato.

Le spese possono essere compensate stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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