Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.104/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente – relatore

Carlo Dibello Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 405/08 presentato:

– da Petrucelli Pasquale, rappresentato e difeso dall’Avv. Bartolo Ravenna ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino, alla via Augusto Imperatore 16;

contro

– il Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

– il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

– l’Agenzia del Demanio, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliata;

– la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

– il Comune di Gallipoli, in persona del Sidnaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

– della nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. n. 03.03.09/484/DEM del 3.1.08 e dell’allegato “atto di accertamento – schema di calcolo del canone per finalità turistico – ricreative”;

– dell’ordine di introito n. 004/08 in data 2.1.08 con il quale veniva determinato il conguaglio del canone dovuto per il 2007, e quello dovuto per il 2008, per la concessione dell’area demaniale marittima denominata “Rivellino”, da adibire a cinema all’aperto;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in specie, della nota prot. n. 2007/71/62/DAO in data 21.2.07, della nota prot. n. 03.03.02/11744/DEM del 7.5.08 e, nei limiti dell’interesse, della Circolare n. 15 del 9.8.07 del Ministero dei Trasporti.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. intimate.

Designato alla pubblica udienza dell’8.10.08il relatore dott. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Ravenna e Libertini -per l’Avvocatura erariale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 il sig. Petrucelli è concessionario, dal 1957, di un’area demaniale sita in Gallipoli e denominata Rivellino, adibita a cinema all’aperto.

1.2 Nell’anno 2007 il canone, progressivamente aggiornato nel corso del cinquantennio, aveva raggiunto l’importo di 2.855 euro.

1.2 Nel 2008, tuttavia, la Capitaneria trasmetteva l’ordine di introito n. 004/08 del 2 gennaio, con il quale si chiedeva la somma di euro 68.902 -di cui euro 32.571 quale integrazione dovuta per il 2007 ed euro 36.330 quale canone per il 2008-, oltre ad euro 6.890 quali tassa regionale ed euro 4.359 quali imposta per la registrazione della nuova licenza (complessivamente, euro 80.152).

2.- La determinazione appena citata, e gli altri atti indicati in epigrafe, venivano dunque impugnati per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06. Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3, 7, 8 e 9 l. 241/90. Eccesso di potere. Ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifesta.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06, sotto ulteriori profili. Carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 49 Cod. Nav.. Violazione dei generali principi in tema di predeterminazione del canone.
3. Illegittimità per incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, punto 2.1 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06.
4. Illegittimità derivata delle note prot. n. 2007/71/62/DAO in data 21.2.07 prot. n. 03.03.02/11744/DEM del 7.5.08.
5. Incompetenza. Eccesso di potere. Violazione della Circolare prot. M TRA/DINFR/4520 D.G. Trasporti del 17.4.08. Violazione della delibera di G.R. n. 239 del 26.2.08. Violazione della Direttiva prot. n. 20/2200/P del 4.3.08 della Regione Puglia.
6. Violazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06. Eccesso di potere. Ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifesta.
7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06. Eccesso di potere. Sviamento. Illogicità e ingiustizia manifesta.
8. Illegittimità per incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, punto 2.1 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06, nella parte in cui definisce in maniera fissa il coefficiente 6,5.

3.- Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni intimate eccepivano il difetto di giurisdizione del g.a. e, in ogni caso, chiedevano il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- Alla camera di consiglio del 2 aprile 2008, peraltro, il T.a.r. accoglieva la formulata istanza cautelare, nei sensi che seguono:

– “Premesso che il ricorrente:

* è dal 1957 titolare di una concessione demaniale avente ad oggetto un’area scoperta, destinata, durante la stagione estiva, ad uso cinema;
* impugna gli atti con i quali la Capitaneria di Porto intimata provvedeva a calcolare le somme dovute quali canoni per gli anni 2007 e 2008 e a richiederne il pagamento.

Osservato che, pur trattandosi di atti con i quali si procede a conteggi in ossequio a criteri normativamente predeterminati, pare necessario che relativamente agli stessi si instauri un preventivo contraddittorio con la parte privata, sia per una certa problematicità nella loro applicazione pratica, di cui dà atto la stessa p.a. con Circolari in materia, sia per l’eccezionale incremento dei canoni medesimi, ex se tale da giustificare la massima cautela e puntualità nella relativa determinazione” (ord. n. 242/08).

5.- Successivamente alla pronuncia della ordinanza citata, peraltro, interveniva la Circolare del Ministero dei Trasporti prot. M TRA/DINFR/4520 del 17.4.08 con cui, completando il trasferimento di funzioni in materia alle Regioni ed agli enti locali, si stabiliva che esso riguardava anche le pratiche ancora in istruttoria.

In Puglia, in specie, ex l.r. 17/06 e D.G.R. n. 239/08 le funzioni in materia di quantificazione del canone rientrano tra quelle attribuite ai Comuni costieri: la Capitaneria di Porto, dunque, con nota prot. n. 16184 del 23.6.08, comunicava al ricorrente l’avvenuta trasmissione della pratica al Comune.

Seguivano:

* la nota della Capitaneria del 4.7.08, con cui si rappresentava la disposta sospensione del procedimento;
* il nuovo ordine di introito relativo al 2008, ancora del 4.7.08, adottato dal Comune il 4.7.08;
* il pagamento del canone da parte del ricorrente;
* l’ordinanza n. 3640 dell’8.7.08 con cui il Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dall’Agenzia del Demanio avverso la richiamata ordinanza T.a.r. n. 242/08.

6.- Tanto premesso in fatto, il Tribunale rileva che il ricorso è improcedibile per i motivi che di seguito si esporranno: deve solo preliminarmente rilevarsi come non sussista alcun difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che per un verso il Petrucelli impugnava anche atti a contenuto generale -la nota prot. n. 2007/71/62/DAO in data 21.2.07 e la Circolare n. 15 del 9.8.07 del Ministero dei Trasporti-, e, per altro verso, posto in rilievo come egli abbia prospettato vizi procedimentali, in specie in tema di giusto procedimento, relativi alle modalità di esercizio da parte dell’Amministrazione dei propri poteri autoritativi.

6.1 Con riguardo, poi, all’interesse al gravame, deve osservarsi come gli originari atti impositivi adottati dall’Amministrazione statale risultano ormai superati, in quanto sostituiti dalle determinazioni comunali -alle quali, peraltro, il ricorrente dava esecuzione-, sicchè l’impugnazione in esame dev’essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, formula appunto stabilita per il caso in cui l’amministrazione annulli o riformi l’atto impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente.

6.2 In ogni caso detti atti erano illegittimi in quanto adottati in assenza di ogni comunicazione di avvio del procedimento, invece necessaria atteso il loro contenuto e gli effetti impositivi da cui erano connotati.

2.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, dichiara improcedibile nei sensi indicati in motivazione, e comunque accoglie, il ricorso n. 405/08 indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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