T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1440 servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di Milano che aveva rigettato l’istanza di sussidio per integrazione del minimo vitale.

In merito faceva presente che godeva di una pensione di Euro 687,45 con la quale doveva pagare la rata del mutuo acceso per l’acquisto della casa, la rata mensile condominiale, il pagamento delle bollette, la rata di restituzione di un prestito oltre a provvedere agli ordinari bisogni della vita.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 12 e sgg. della L.R. 1\1986 e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia ed illogicità manifesta, carenza di istruttoria.

La legge regionale citata ha stabilito i criteri cui ancorare l’elargizione di sussidi tra cui è previsto l’insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali.

I Comuni hanno fissato come parametro principale di riferimento per valutare lo stato di bisogno la pensione sociale erogata dall’INPS che però non può essere un criterio esclusivo tanto è vero che anche il Comune di Milano ha concesso sussidi anche in presenza di redditi superiori a tale soglia laddove vi siano condizioni reali di indigenza.

E’ questo il caso della ricorrente poiché pur superando di Euro 216 la soglia minima, una volta tolte le spese fisse non eliminabili le rimangono solo novanta euro per le esigenze quotidiane.

Il provvedimento impugnato, pertanto, non tiene conto della situazione complessiva anche con riguardo all’età ed alle condizioni di salute della ricorrente che non le consentono di integrare il reddito percepito con lavori di alcun tipo.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17.4.2007 la richiesta di sospensiva veniva respinta per mancanza di fumus boni iuris.

Nella presente sede di merito non può che confermarsi la pronuncia cautelare.

Secondo la documentazione prodotta al Comune rispetto al reddito disponibile pari a Euro 698, era possibile operare mensilmente una detrazione per spese condominiali e di riscaldamento per Euro 138,73 che facevano sì che comunque la soglia dell’importo minimo previsto per il tipo di sussidio richiesto era comunque superata.

Il regolamento all’art, 5 ha fissato il valore limite al di sopra del quale non è possibile accedere al sussidio, con ciò ponendo una regola che non può essere discrezionalmente superata, esistendo oltretutto altri tipi di sussidi in relazione a necessità di altro genere.

Inoltre dalla dichiarazione a suo tempo presentata risulta l’esistenza di una persona tenuta ad assolvere agli obblighi alimentari e cioè il figlio.

Il ricorso deve essere pertanto respinto sussistono giusti motivi in considerazione delle condizioni economiche della ricorrente per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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