Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20859 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.G. ha proposto ricorso avverso il decreto del 13 marzo 2009 con il quale la corte d’appello di Palermo, accogliendo la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di un’equa riparazione con integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione della parziale soccombenza e della circostanza che il procedimento di cui si tratta è necessario per ottenere la condanna all’equa riparazione. Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura la pronuncia di compensazione delle spese è infondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. Inoltre è principio pacifico che costituisce violazione dell’art. 91 c.p.c. solo la pronuncia che ponga a carico della parte vittoriosa l’onere delle spese. Nella specie, la corte territoriale, indicando nella parziale soccombenza, oltre che nella natura costitutiva dell’azione, le ragioni della decisione ha certamente errato nel qualificare l’azione come costitutiva invece che di condanna, ma ha utilizzato un’argomentazione corretta e sufficiente nel riferirsi alla parziale soccombenza del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 905,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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